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Sentenza

Sentenza n. 2669/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 598 del 5 luglio 2017, che aveva riconosciuto gli incrementi retributivi connessi all’anzianità maturata mediante contratti a termine di almeno 180 giorni per ciascun anno di servizio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 598/2017, passata in giudicato, sostenendo che il Ministero non avesse ricostruito la sua posizione giuridica ed economica riconoscendo l’anzianità maturata con contratti a termine e le conseguenti fasce stipendiali, né corrisposto le differenze retributive. Ha indicato passaggi di fascia dal 1° settembre 2008, dal 1° settembre 2015 e dal 1° settembre 2021 e quantificato il credito, sino al 31 dicembre 2023, in € 20.066,62, oltre alle somme successive e agli interessi legali. Ha chiesto un termine massimo di trenta giorni, una penalità di mora di almeno € 30 per ogni giorno di ritardo e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre eccepito la tardività della costituzione del Ministero. In via subordinata ha chiesto chiarimenti sulle modalità di ottemperanza. La memoria depositata il 21 settembre 2026 è stata dichiarata inammissibile perché tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto il criterio della valorizzazione retributiva del servizio non di ruolo prestato in contratti a termine di almeno 180 giorni complessivi per ciascun anno, ma non aveva individuato i contratti e le annualità computabili, le fasce stipendiali e le relative decorrenze, né quantificato le differenze. Le date e l’importo indicati dalla ricorrente richiedevano quindi la verifica dei contratti e dei periodi di servizio, la ricostruzione della posizione stipendiale sulla base dei contratti collettivi succedutisi e il confronto con le somme pagate: attività di accertamento sul rapporto di lavoro che non possono essere svolte dal giudice amministrativo dell’ottemperanza di un titolo del giudice ordinario. Il decreto ministeriale del 27 febbraio 2026 e i successivi rilievi della Ragioneria territoriale hanno confermato l’esistenza di questioni fattuali e valutative ancora da risolvere, senza che il TAR ne scrutinasse il merito. Anche la domanda subordinata di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. è stata ritenuta inammissibile, perché tale potere non consente di integrare il titolo; conseguentemente, sono state dichiarate inammissibili anche le richieste di termine, penalità di mora e commissario ad acta. La costituzione del Ministero del 18 settembre 2026 è stata ammessa: il termine dell’art. 46, comma 1, c.p.a. è ordinatorio e l’atto non conteneva difese, eccezioni o documenti soggetti alle preclusioni dell’art. 73 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell’assenza di difese scritte del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile, perché depositata oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., la memoria di replica della ricorrente del 21 settembre 2026.

    Nel rito camerale il termine per il deposito della memoria è dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; la memoria depositata oltre tale termine è inammissibile.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile, perché depositata oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., la memoria di replica della ricorrente del 21 settembre 2026.

    La disposizione dimezza il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito della memoria nel rito camerale.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    La costituzione delle Amministrazioni resistenti, ancorché intervenuta il 18 settembre 2026, è invece ammissibile, avendo il termine di cui all’art. 46, comma 1, c.p.a. natura ordinatoria e non contenendo il relativo atto difese, eccezioni o produzioni documentali soggette alle preclusioni stabilite dall’art. 73 c.p.a.

    Il termine per la costituzione dell’amministrazione ha natura ordinatoria; la costituzione tardiva è ammissibile se l’atto non contiene difese, eccezioni o produzioni documentali soggette alle preclusioni processuali.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    L’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione di ottemperanza non consente, tuttavia, di estendere il contenuto precettivo del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario.

    L’ottemperanza è ammessa per attuare il giudicato del giudice ordinario, ma non attribuisce al giudice amministrativo il potere di ampliare o completare il contenuto precettivo del titolo.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Neppure la domanda subordinata formulata ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a. consente di pervenire a una diversa conclusione. Il potere di fornire chiarimenti sulle modalità di ottemperanza presuppone l’esistenza di un comando già definito e non può essere utilizzato per integrare una sentenza del giudice ordinario, determinando gli elementi della prestazione che non siano stati accertati nel giudizio conclusosi con il titolo.

    I chiarimenti sulle modalità di ottemperanza presuppongono un comando già definito e non possono servire a determinare elementi della prestazione rimasti non accertati nel giudizio ordinario.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può interpretare il titolo considerando dispositivo, motivazione, domande e relative ragioni, e specificare le modalità necessarie all’attuazione; non può però integrare il comando con nuovi accertamenti sul rapporto sostanziale né riconoscere diritti ulteriori rispetto a quelli attribuiti dal giudice della cognizione.
  • Una condanna pecuniaria non quantificata è eseguibile in ottemperanza se l’importo è ricavabile mediante una mera operazione aritmetica, applicando parametri integralmente definiti a dati fattuali certi e incontroversi. Se la liquidazione richiede ulteriori valutazioni giuridiche o accertamenti di fatto non compiuti nel giudizio ordinario, occorre ottenere davanti al giudice munito di giurisdizione un titolo che determini compiutamente la prestazione.
  • La domanda di chiarimenti sulle modalità di ottemperanza non può essere utilizzata per completare una sentenza del giudice ordinario o per accertare elementi della prestazione che il titolo non ha definito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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