Cassazione Civile, Ordinanza n. 39771/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria, in relazione a un conferimento societario di un immobile gravato da mutuo ipotecario, ha determinato la base imponibile dell'imposta di registro includendo anche il mutuo accollato dal socio conferente e ha irrogato sanzioni. La società ha impugnato l'atto, ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso; la CTR ha ritenuto non deducibile la passività perché non provata l'inerenza del mutuo all'immobile conferito. In Cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1362 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente computato il mutuo ipotecario nella base imponibile ex art. 50 d.P.R. n. 131/1986 e avesse qualificato l'operazione come elusiva. La Corte osserva però che la contribuente non aveva specificamente censurato nei gradi di merito la riqualificazione dell'operazione da conferimento a compravendita, sicché tale statuizione è coperta da giudicato; quanto alla deducibilità della passività, la CTR ha accertato in fatto la mancanza di prova dell'inerenza del mutuo all'immobile conferito, essendo il finanziamento stato contratto tempo prima per finalità personali e non emergendo elementi probatori idonei a collegarlo al bene trasferito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di merito della CTR circa la non inerenza del mutuo ipotecario al bene conferito e ha escluso che sussistessero vizi motivazionali o violazioni di legge tali da incidere sulla decisione. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nulla sulle spese, perché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva sostanziale.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
La norma non consente una riqualificazione del solo dato formale invocata per superare l'effettivo assetto del rapporto; nel caso concreto la censura non ha scalfito l'accertamento di merito della CTR e la questione della riqualificazione non era stata tempestivamente contestata nei gradi di merito.
art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986
Per il conferimento di immobili in società, la base imponibile va determinata sottraendo soltanto le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento; non sono deducibili automaticamente i debiti gravanti sul bene se non è provato il collegamento con il conferimento.
art. 1362 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione dell'operazione negoziale, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva perché mancava una censura tempestiva sulla riqualificazione operata nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della denunciata violazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza di insufficiente motivazione è stata respinta perché la CTR aveva fornito una motivazione completa sulla non inerenza della passività accollata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sul conferimento di immobili in società, dalla base imponibile possono essere dedotte solo le passività e gli oneri che risultino inerenti al bene o all'operazione di conferimento; non è sufficiente la mera esistenza di un'ipoteca o di un mutuo gravante sul bene.
- Quando il mutuo sia stato contratto per finanziare esigenze personali del conferente e prima del conferimento, il debito non può essere automaticamente considerato passività inerente da sottrarre al valore del bene conferito, salvo prova specifica del collegamento funzionale con l'immobile o con l'operazione societaria.
- L'accertamento sull'inerenza della passività al bene conferito è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione adeguata, non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Le questioni non specificamente censurate nei gradi di merito possono consolidarsi in giudicato interno e non possono essere utilmente rimesse in discussione nel giudizio di legittimità.
- La deduzione di un vizio motivazionale non è fondata quando la sentenza impugnata dia conto, in modo coerente, delle ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostri l'inerenza della passività contestata.
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