Cassazione Penale, Sentenza n. 38431/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo, ricettazione e danneggiamento in relazione all'esplosione verificatasi il 31/12/2020 davanti al bar "Caffetteria del Corso". Il ricorrente deduceva: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie; insufficiente prova dell'identificazione dell'imputato come autore (qualità delle immagini, valutazione delle intercettazioni, uso dell'autovettura della madre non provato); esistenza di piste alternative (possibile coinvolgimento di Pasquale Fasulo) trascurate dai giudici; mancanza di movente; errata qualificazione giuridica dell'ordigno (contestazione sulla qualificazione come "esplosivo" ai sensi della legge 895/1967 vs qualificazione quale "materia esplodente" ai sensi dell'art. 678 c.p. o ricondotta al d.lgs. n.123/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito, ritenendo integrato un solido compendio indiziario (videoriprese, deposizioni di polizia giudiziaria, intercettazioni, dichiarazioni della madre circa l'uso abituale dell'autovettura) idoneo a escludere un dubbio ragionevole sull'identità dell'autore. Ha ritenuto irrilevante la mancata prova del movente di fronte alla consistenza degli indizi e ha escluso che le piste alternative prospettate avessero concretezza o riscontri processuali. Quanto alla qualificazione dell'ordigno, ha confermato la valutazione tecnica degli artificieri circa la natura dirompente e la collocazione nell'ambito degli "esplosivi" (legge 895/1967), escludendo l'applicabilità della minore fattispecie dell'art. 678 c.p. o la riclassificazione secondo il d.lgs. n.123/2015. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dichiarato priva di effetto l'adesione all'astensione del difensore in assenza di istanza di trattazione orale.
Norme richiamate
art. 678 cod. pen.
Il ricorrente chiedeva la ricognizione del fatto in questa fattispecie (materie esplodenti), ma la Corte ha ritenuto, sulla base degli accertamenti tecnici, che l'ordigno fosse di natura "dirompente" e pertanto non rientrasse nella fattispecie meno grave dell'art. 678 c.p.
legge n. 895 del 1967 (artt. 2 e 4)
I giudici di merito hanno qualificato l'ordigno come "esplosivo" ai sensi della legge sugli esplosivi, sulla base delle valutazioni tecniche (onda d'urto, danni, materiali), giustificando l'imputazione nei reati connessi agli esplosivi.
d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123
Il ricorrente richiamava tale decreto per sostenere una diversa classificazione dell'ordigno; la Corte ha ritenuto però prevalente la valutazione tecnica degli artificieri e la fattispecie di legge 895/1967, escludendo l'applicazione alternativa evocata dal ricorrente.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro del principio dell'accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ribadito che l'applicazione di tale canone non modifica i limiti del sindacato di legittimità in Cassazione.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata in relazione al principio dell'onere probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte sottolinea che, anche dopo la riforma, la Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto ed indiziarie non affette da manifesta illogicità.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili censure che propongano una alternativa interpretativa delle prove senza dimostrare la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito.
- La cosiddetta "doppia conforme" (sentenza di appello che si salda con quella di primo grado) restringe ulteriormente il perimetro del sindacato di legittimità: le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale.
- La valutazione di intercettazioni, videoriprese e altre prove di fatto è questione di merito: il giudice di legittimità può censurarne la valutazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Un compendio indiziario coerente e convergente (anche se composto da singoli elementi che separatamente appaiono di valore limitato) può escludere ogni ragionevole dubbio se, considerato unitariamente, fornisce un alto grado di credibilità razionale.
- La mancanza di movente non impedisce la condanna quando il quadro indiziario sia solido e non vi siano concrete piste alternative con riscontri processuali.
- La qualificazione giuridica di manufatti esplosivi dipende in via primaria dagli accertamenti tecnici degli artificieri; le valutazioni tecniche possono determinare l'inquadramento in fattispecie più gravi rispetto a quelle invocate dalla difesa.
- Decisioni procedurali come l'adesione all'astensione collettiva del difensore sono irrilevanti se non accompagnate da una formale istanza di trattazione orale nei termini previsti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38232/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38233/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38234/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38235/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38236/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38237/2024 del 18/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →