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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17743/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per due reati di tentato furto per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; contestazione della ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale; censura per mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne per furto (cd. continuazione esterna) e doglianze sul trattamento sanzionatorio complessivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi generici e privi di adeguata critica alla motivazione della corte territoriale. Sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha giudicato irrilevante l'assenza di motivazione specifica in Cassazione, considerata la genericità del motivo e la valorizzazione nella sentenza di merito della "negativa personalità" dell'imputato per i plurimi precedenti. Sulla recidiva il ricorso è stato giudicato generico e privo di critica effettiva alla motivazione del giudice d'appello, conforme ai canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla continuazione esterna, la Corte ha confermato che l'onere di allegazione delle sentenze pregresse non è stato assolto e ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la continuazione, fornendo ampia motivazione. Anche le censure sulla determinazione della pena sono state ritenute aspecifiche. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale per la motivazione della decisione sulla pena; la Corte osserva che la motivazione in sentenza di merito è conforme ai canoni legislativi, rendendo improponibile sindacato di legittimità quando risulti adeguata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli elementi da valutare nella determinazione della pena; la Corte afferma che non è necessario che il giudice discorra singolarmente su ogni elemento dell'art. 133 purché indichi quelli di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 5859 del 27/10/2011 (Rv. 251690)

    Richiamata quale criterio argomentativo vincolante per il giudice di merito nella valutazione della recidiva e nella motivazione, la Corte ritiene la motivazione della corte territoriale conforme a quanto prescritto dalle Sezioni Unite.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 41063 del 25/06/2019 (Rv. 277977)

    Richiamata quale precedente che conferma l'onere di allegazione da parte della difesa delle sentenze pregresse per far valere la continuazione esterna; la Corte di legittimità conferma che l'assenza di tale documentazione legittima il rifiuto della continuazione.

Massime di principio

  • Motivi generici e privi di critica argomentata alla motivazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili: in Cassazione è necessario individuare e confutare specifiche ragioni della sentenza impugnata.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione esterna è essenziale allegare e depositare le copie delle sentenze pregresse che si intendono raccordare; l'omissione di tali atti può determinare il rigetto dell'istanza.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito; non basta affermare in termini generici circostanze favorevoli (es. confessione, comportamento processuale) se la Corte ha motivato diversamente sulla personalità dell'imputato.
  • La qualificazione della recidiva e l'aumento per pericolosità sociale devono essere contestati con argomentazioni specifiche: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio motivazionale se quello di merito risulta coerente e sufficientemente argomentato.
  • Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena è limitato quando la motivazione sia conforme agli artt. 132 e 133 c.p.; non è necessaria una disamina exhausitiva di tutti gli elementi, ma una motivazione sui profili maggiormente rilevanti.
  • In fase difensiva è utile strutturare i ricorsi di cassazione con richiami puntuali alla motivazione impugnata, produrre documentazione probatoria (es. sentenze pregresse) e proporre argomentazioni giuridiche mirate per ogni censura (attenuanti, recidiva, continuazione, quantificazione della pena).

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