Sentenza del 15/03/2017 n. 6737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa o insufficiente motivazione della decisione. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe rigettato l'appello con una motivazione generica e non collegata agli elementi dell'accertamento, relativo a maggiori imposte IVA, IRAP e IRES per l'anno 2004 e a un maggior reddito d'impresa di Euro 137.376,00, determinato sulla base di una ritenuta insufficiente percentuale di resa dei prodotti. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e privo di autosufficienza, poiché non riproduceva né il processo verbale di constatazione né l'avviso di accertamento, né i motivi d'appello, rendendo impossibile verificare concretamente le censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che le doglianze, anche quella relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., fossero formulate in modo irrituale e non autosufficiente e che mirassero, in parte, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
vizio di omessa motivazione
La censura per omessa o insufficiente motivazione deve essere specificamente riferita alla decisione impugnata e adeguatamente supportata dagli atti e dagli elementi necessari per consentire alla Corte di cassazione di verificare il vizio denunciato.
Art. 112 codice di procedura civile
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere formulata in modo chiaro e rituale, indicando le domande o i motivi sui quali il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non erano stati riprodotti i motivi d'appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: devono essere riportati, almeno nelle parti rilevanti, gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, come avvisi di accertamento, verbali e motivi d'appello.
- Una contestazione generica della motivazione della sentenza non è sufficiente: occorre indicare precisamente quali passaggi siano carenti, contraddittori o omessi e spiegare perché tali carenze siano decisive.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito e non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto o sostituire la propria interpretazione a quella del giudice tributario, salvo specifici vizi rilevanti nei limiti consentiti dalla legge.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere dedotta indicando esattamente quale domanda, eccezione o motivo di gravame sia stato omesso o non esaminato; una deduzione generica o non documentata è inammissibile.
- Anche quando la motivazione del giudice di merito appare sommaria, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se le censure non consentono alla Corte di ricostruire il contenuto degli atti e di verificare concretamente l'errore denunciato.
- La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio, salvo diverse ragioni di compensazione.
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