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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2236 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso parziale dell'ICI versata per gli anni 1993-2002, sostenendo che la rendita catastale modificativa non fosse efficace perché l'annotazione negli atti catastali era avvenuta soltanto il 24 novembre 2003 e perché l'Amministrazione finanziaria non aveva notificato formalmente gli atti di classamento. Deduceva violazione delle norme sull'ICI e sulla determinazione della rendita catastale, vizio di motivazione e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, per le rendite attribuite prima del 1° gennaio 2000, rileva la data di attribuzione e comunicazione della rendita, non la successiva data di messa in atti né la notificazione formale prevista dalla disciplina successiva. Nel caso concreto, la rendita era stata attribuita e comunicata il 7 novembre 1991, a seguito della denuncia di variazione del 21 settembre 1990; pertanto l'ICI era correttamente determinata sulla base di tale rendita per gli anni controversi. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili vale "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita".

    Per gli immobili del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto, il criterio contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; dalla richiesta il contribuente entra nel sistema della rendita catastale, con possibilità sia di un maggiore prelievo sia di chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Richiamato tra le disposizioni relative alla determinazione e all'accertamento dell'ICI; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    La necessità di notificare gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale opera per gli atti successivi all'entrata in vigore della disciplina e non per le rendite attribuite anteriormente al 1° gennaio 2000.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 12, comma 2

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione e all'efficacia degli atti catastali, ma non ritenuto decisivo in senso favorevole alla società.

  • D.L. n. 557 del 1993

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina catastale, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a modificare l'esito della controversia.

Massime di principio

  • Per le rendite catastali attribuite prima del 1° gennaio 2000, ai fini ICI rileva la data di attribuzione o comunicazione della rendita e non la successiva data di messa in atti.
  • La rendita attribuita retroagisce, ai fini della determinazione dell'imposta, alla data della richiesta o della denuncia di variazione, anche se l'annotazione catastale avviene successivamente.
  • La notificazione formale dell'atto di classamento prevista dalla disciplina del 2000 non può essere applicata retroattivamente alle rendite attribuite in epoca anteriore.
  • Quando il contribuente ha ricevuto comunicazione della rendita prima del 2000 e non contesta tempestivamente l'attribuzione, l'imposta può essere calcolata sulla base della rendita stessa per le annualità interessate.
  • La distinzione temporale è decisiva: per gli atti catastali successivi al 1° gennaio 2000 occorre verificare il rispetto degli obblighi di notificazione previsti dalla legge.

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