Cassazione Penale, Ordinanza n. 04224/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 25/09/2023 deducendo due motivi: con il primo contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la censura era formulata in termini di merito, diretta a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito; con il secondo contestava sia la motivazione sulla responsabilità sia quella sulla determinazione della pena, ma in modo generico e indeterminato, senza indicare specificamente quali elementi della decisione fossero erronei o quali rilievi il giudice di legittimità avrebbe dovuto esaminare. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi fossero privi di specificità e, quindi, non scrutinabili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era una censura di fatto, non consentita in sede di legittimità, perché mirava a una diversa valutazione probatoria e a una ricostruzione alternativa della vicenda; ha inoltre osservato che il secondo motivo era generico per indeterminatezza, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non individuava con precisione gli elementi posti a fondamento della doglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi di censura; la mancanza di specificità per genericità o indeterminatezza rende il ricorso inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino soltanto a ottenere una rivalutazione del merito, delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente; la mera affermazione di dissenso rispetto alla sentenza non basta.
- Un motivo di ricorso è generico quando non indica con precisione quali passaggi della motivazione sarebbero erronei e non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto.
- La mancanza di specificità può derivare non solo dall'indeterminatezza del motivo, ma anche dall'assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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