Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da atti di accertamento catastale e irrogazione di sanzioni con attribuzione di rendita catastale a un terreno adibito a cava. La Commissione tributaria regionale aveva respinto il ricorso della contribuente, riformando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi due ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme processuali tributarie e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che in appello l’Ufficio avrebbe introdotto una domanda nuova, prospettando l’unitarietà della cava situata in due Comuni, mentre l’atto originario riguardava solo il terreno del Comune di Thiene; dall’altro, ha dedotto ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. Con il terzo motivo ha lamentato la carenza di specificazione degli immobili usati come termini di confronto nella motivazione dell’atto e la conseguente lesione del diritto di difesa. Con i motivi quarto, quinto e sesto ha contestato la riclassificazione catastale della cava e la valutazione unitaria dell’impianto, sostenendo che il minimo modulo inventariale sarebbe limitato al territorio del medesimo Comune e che il terreno destinato a cava non potrebbe essere trattato come unità soggetta a classamento urbano. La Corte ha ritenuto che l’Agenzia si fosse limitata a svolgere difese e argomentazioni sulla corretta valutazione unitaria della cava, senza proporre domande nuove, e che la motivazione dell’atto fosse sufficiente; ha inoltre valorizzato gli accertamenti di fatto della CTR sulla natura di unico impianto estrattivo e produttivo, con accesso unico e integrazione funzionale tra area di estrazione e impianti, affermando che ciò giustifica il classamento unitario e l’applicazione del catasto urbano in categoria D/1.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa novità della domanda in appello e sull’ultrapetizione, osservando che l’Ufficio aveva svolto soltanto argomentazioni difensive e non eccezioni nuove. Ha reputato inammissibile/infondato il terzo motivo perché la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi già disattese, e comunque ha ribadito che, in tema di revisione del classamento, non è necessaria l’indicazione analitica dei singoli immobili comparativi. Ha infine respinto i motivi relativi alla classificazione catastale della cava, ritenendo incensurabili gli accertamenti di fatto della CTR circa l’unità dell’impianto estrattivo e produttivo e richiamando il principio secondo cui il terreno destinato ad attività estrattiva o cava costituisce unità immobiliare urbana autonoma e redditiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario le difese dell’Ufficio e le mere argomentazioni non integrano nuove eccezioni in senso tecnico; il divieto di nuove eccezioni riguarda solo quelle non rilevabili d’ufficio.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di proporre in appello nuove eccezioni riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le semplici difese o argomentazioni volte a sostenere la legittimità dell’atto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ritiene sufficiente la motivazione che consenta di comprendere le ragioni della rettifica e di esercitare il diritto di difesa.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell’atto deve indicare il presupposto della rettifica catastale, ma non richiede la specifica elencazione di tutti i singoli fabbricati o elementi comparativi.
art. 112 c.p.c.
L’ultrapetizione non ricorre se la parte appellata si limita a difendersi e a svolgere argomentazioni ulteriori rispetto a quelle del primo grado senza introdurre nuove domande.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
La motivazione dell’atto di revisione del classamento non può limitarsi ai dati catastali, ma deve specificare il presupposto della modifica, senza necessità di dettagliare ogni singolo immobile comparativo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all’Ufficio di sviluppare argomentazioni difensive ulteriori a sostegno dell’atto già impugnato.
- L’ultrapetizione non sussiste quando il giudice o la parte vittoriosa valorizzano, entro il perimetro dell’originaria pretesa, elementi logici o giuridici che costituiscono mera difesa della stessa domanda o del medesimo accertamento.
- In tema di revisione del classamento catastale, la motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di comprendere il presupposto della rettifica e di difendersi efficacemente, ma non richiede la dettagliata indicazione di tutti i singoli immobili comparativi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondato quando si limita a riproporre pedissequamente le censure già disattese in appello senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il terreno destinato ad attività estrattiva o adibito a cava può costituire unità immobiliare urbana autonoma, quando presenti autonoma funzionalità e redditività, anche se l’impianto si estende su porzioni di territorio ricadenti in Comuni diversi.
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito, se congruamente motivati e non specificamente censurati nei limiti del giudizio di legittimità, non possono essere rivalutati in cassazione.
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