Cassazione Penale, Sentenza n. 28129/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati di detenzione illegale di stupefacenti e detenzione di arma con matricola abrasa. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p. e vizi di motivazione circa le esigenze cautelari e la proporzionalità, sostenendo che il Tribunale si era basato su valutazioni congetturali non supportate da elementi concreti; che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti senza emergere legami con organizzazioni criminali; che il nucleo familiare e la località indicata per l'arresto domiciliare erano estranei ai fatti, rendendo non adeguata la decisione di non sostituire il carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterava deduzioni già valutate dal Tribunale e risultava manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della pericolosità e della necessità della custodia in carcere, fondata sulla gravità indiziaria: inserimento non occasionale in un traffico di stupefacenti e detenzione di un'arma con matricola abrasa, elementi che secondo il Tribunale esprimono concreti e allarmanti collegamenti con la criminalità. Inoltre il ricorrente non ha fornito elementi utili a ricostruire la consistenza del traffico o la provenienza dell'arma; la mera restrizione domiciliare, anche in località diversa, è stata ritenuta inidonea per il concreto rischio che il ricorrente mantenesse contatti illeciti e reiterasse condotte della stessa specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
La norma è richiamata nei motivi di impugnazione come possibile violata: la Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente reiterassero censure già valutate e non abbiano mostrato violazioni di diritto procedurale: la motivazione del Tribunale è stata ritenuta non illogica.
art. 275 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione ai presunti vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari, pertanto il vizio non è stato riconosciuto.
art. 94, comma I-ter disp. att. c.p.p.
Norma richiamata con riguardo agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- La sostituzione della misura cautelare in carcere con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) è difficile se sussistono indizi gravi di inserimento non occasionale in traffici illeciti e la detenzione di armi con caratteristiche che suggeriscono collegamenti con la criminalità organizzata.
- La mera distanza del luogo indicato per la restrizione domiciliare rispetto al luogo dei fatti non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di mantenimento di contatti illeciti; il giudice valuta il concreto rischio di reiterazione della condotta.
- In situazioni di significativa gravità indiziaria, l'onere di fornire elementi idonei a ricostruire l'esatta consistenza del reato e l'origine di strumenti illeciti grava sul ricorrente; la mancanza di tali elementi indebolisce la richiesta di misure più miti.
- Le censure di natura meramente valutativa già esaminate in sede di riesame sono difficilmente riammissibili in ulteriori impugnazioni se non si evidenziano errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione.
- In presenza di giudicati favorevoli alla permanenza della custodia cautelare, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad ammende per l'inammissibilità del ricorso quando risultino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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