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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39696/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Di Filippo ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno (che aveva applicato a Magliolia Veronica la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di lesioni volontarie aggravate) per omessa decisione sulla richiesta di refusione delle spese sostenute dalla parte civile, nonostante la costituzione fosse stata ammessa e fossero state depositate conclusioni e nota spese; ha altresì censurato l'omessa indicazione in sentenza delle generalità della parte civile e delle sue conclusioni. La difesa dell'imputata ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa statuizione sulle richieste di refusione delle spese della parte civile: ha annullato la sentenza impugnata soltanto su questo punto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio riguardo alla liquidazione delle spese a favore della parte civile. Ha escluso la nullità della sentenza per la mancata indicazione delle generalità e delle conclusioni della parte civile, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale omissione non determina nullità salvo assoluta incertezza sull'identità, e ha precisato che la domanda di liquidazione delle spese è autonoma rispetto all'accordo di patteggiamento. Ha inoltre respinto l'eccezione dell'inutilità dell'impugnazione in ragione della successiva liquidazione del compenso di difensore a seguito del gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza è stata resa nel rito del patteggiamento disciplinato dall'art. 444; tuttavia la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è autonoma rispetto all'accordo fra PM e imputato e va decisa separatamente.

  • art. 568 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è stato introdotto dopo conversione dell'appello ex art. 568 c.p.p.; la Corte ha quindi esaminato le censure dedotte dalla parte civile nel ricorso per cassazione.

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato come criterio per la competenza in caso di annullamento: se manca del tutto la statuizione sulle spese, il rinvio va al giudice penale a quo; se l'annullamento riguarda il diritto o il quantum liquidato, il rinvio può essere al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Massime di principio

  • La domanda di liquidazione delle spese della parte civile è autonoma rispetto all'accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e il giudice deve decidere espressamente su di essa; l'omessa decisione è motivo di annullamento e rinvio.
  • L'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni o delle generalità delle parti non determina automaticamente la nullità della pronuncia, salvo che sussista assoluta incertezza sull'identità delle parti.
  • Quando la Cassazione annulla la sentenza per omissione della statuizione sulle spese della parte civile e la statuizione manca del tutto, il rinvio deve essere al giudice penale che ha pronunciato (giudice a quo); se invece l'annullamento riguarda il diritto alla liquidazione o il quantum, il rinvio può riguardare il giudice civile competente, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • La presentazione tempestiva della costituzione, delle conclusioni e della nota spese è essenziale per mantenere la richiesta di refusione: l'omessa decisione del giudice su tali richieste può essere impugnata con successo in Cassazione.
  • La successiva liquidazione di un compenso al difensore a titolo di gratuito patrocinio non rende automaticamente ininfluente l'interesse della parte civile all'impugnazione circa la refusione delle spese sostenute.

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