Cassazione Penale, Sentenza n. 41572/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a ipotesi di indebita acquisizione di crediti d'imposta (cd. superbonus 110%) mediante dichiarazioni e documenti falsi. I motivi principali di cassazione erano: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Cuneo, perché il reato si sarebbe consumato nel luogo di riscossione/compensazione originaria dei crediti (secondo i ricorrenti la competenza avrebbe dovuto seguire la residenza fiscale dei cedenti o, in applicazione dell'art.9 c.p.p., il Tribunale di Benevento per la prima iscrizione); (2) carenza di fumus del reato (in particolare, si contestava che una parte della somma fosse mera attività di mediazione e non componente ilittuosa del credito contestato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha affermato che il credito d'imposta derivante dal superbonus rientra nella nozione di "altre erogazioni" sanzionata dall'art.316-ter c.p. e che, quanto alla competenza territoriale, il reato si considera consumato nel luogo in cui il diritto è fatto valere nei confronti dell'amministrazione finanziaria (ossia quando il credito viene opposto/accettato e utilizzato in compensazione), non nel luogo della mera cessione contrattuale tra privati o della residenza dei cedenti. Per i crediti ceduti, pertanto, rileva il luogo di sede fiscale del cessionario che abbia accettato la cessione e utilizzato il credito (e non il luogo della cessione tra privati). La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile e/o generica la censura sul fumus e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Punisce l'indebito conseguimento di contributi/erogazioni mediante dichiarazioni o documenti falsi; la Corte ha interpretato la nozione di "altre erogazioni" comprensiva dei crediti d'imposta (cd. superbonus), in quanto vantaggi economici posti a carico della collettività.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Norma che ha previsto la possibilità di utilizzo diretto o cessione a terzi del credito d'imposta derivante dal superbonus; rilevante per definire la natura del credito e il meccanismo di cessione/possibile utilizzo in compensazione.
art. 9, ultimo comma, cod. proc. pen.
art. 9, ultimo comma, cod. proc. pen.
Criterio residuale di determinazione della competenza territoriale (luogo dove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che prima ha iscritto la notizia di reato); richiamato come alternativa prospettata dai ricorrenti nel caso di cessioni in luoghi diversi.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
Norma sulla compensazione tributaria; richiamata per spiegare come il cessionario possa utilizzare il credito in compensazione dei propri debiti tributari.
Circolare Agenzia delle Entrate 30/E del 6 ottobre 2022
circolare 30/E del 6 ottobre 2022
Chiarisce la procedura amministrativa: i crediti derivanti da cessioni sono resi disponibili tramite la "Piattaforma cessione crediti" e sono efficaci nei confronti dell'Agenzia solo quando il cessionario li accetta nella piattaforma e li utilizza in compensazione; tale momento è decisivo ai fini dell'efficacia verso l'amministrazione e, quindi, della territorialità del reato.
Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 2022
Ulteriore riferimento amministrativo che conferma le modalità e i vincoli d'uso dei crediti ceduti e la necessità dell'accettazione/registrazione sulla piattaforma per l'utilizzo.
Sezioni Unite, sentenza n. 7537 del 16/12/2010 (Rv. 249104)
sent. n. 7537 del 16/12/2010 Rv. 249104
Giurisprudenza che ha esteso la nozione di "erogazione" anche ad agevolazioni con impatto a carico della collettività non necessariamente corrisposte in denaro; utilizzata come parametro per includere detrazioni/crediti fiscali nell'ambito dell'art. 316-ter.
Giurisprudenza Sez. 6 (es. n. 40388 del 26/05/2009; n. 12625 del 19/02/2013)
Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013
Precedenti che individuano il momento/luogo di consumazione del reato di indebita percezione di erogazioni nel luogo in cui l'ente erogante dispone l'accredito; la Corte li distingue e applica il criterio specifico per crediti d'imposta (momento in cui il credito è opposto/compensato presso l'amministrazione finanziaria).
d.lgs. n. 231/2001
Normativa richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa da reato delle società; presente nel quadro degli atti originari contestati.
Massime di principio
- Per reati ex art. 316-ter c.p. collegati a crediti d'imposta (es. superbonus) la competenza territoriale va individuata nel luogo in cui il credito viene fatto valere nei confronti dell'amministrazione finanziaria (accettazione/uso in compensazione), non nel luogo della mera cessione contrattuale tra privati o della residenza dei cedenti.
- I crediti d'imposta possono rientrare nella nozione di "altre erogazioni" prevista dall'art. 316-ter c.p.; dunque la falsa attestazione o l'uso di documentazione inesistente per ottenerli può integrare il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- Ai fini dell'efficacia fiscal-amministrativa della cessione di credito è necessaria l'accettazione sulla "Piattaforma cessione crediti" dell'Agenzia delle Entrate e la successiva utilizzazione in compensazione; fino a quel momento l'atto tra privati non ha efficacia verso l'amministrazione.
- In Cassazione le censure che attaccano la motivazione in fatto del provvedimento impugnato sono in larga parte inammissibili (art. 325 c.p.p.); i gravami devono essere formulati in termini di legge e non con argomentazioni meramente deduttive o generiche.
- Se vi sono più cessioni o atti in luoghi diversi e non è individuabile un luogo unico, può entrare in gioco il criterio residuale dell'art. 9 c.p.p. (ufficio del P.M. che prima ha iscritto la notizia di reato).
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