Cassazione Penale, Sentenza n. 07087/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che aveva disposto la confisca di una somma ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990. La questione centrale riguardava se fosse applicabile la cosiddetta "confisca allargata" o "per sproporzione" alla fattispecie in esame, alla luce della modifica normativa operata dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159) che ha eliminato il riferimento all'ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente richiamava giurisprudenza antecedente alla novella del 2023 che, nella versione previgente, escludeva la confisca allargata per la fattispecie lieve.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la modifica normativa del 2023 sia applicabile ratione temporis al procedimento (relativo a fatti del 2025) e che, per effetto dell'eliminazione della previsione di "ipotesi lieve", sia consentito applicare la confisca allargata anche nella fattispecie in esame. Conseguentemente il ricorso non ha avuto successo; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
il testo originario stabiliva che (il corsivo è del Collegio) «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale»
La Corte ha rilevato che la parte della norma che escludeva l'applicazione della confisca allargata alla "fattispecie lieve" (comma 5) è stata eliminata dalla modifica normativa del 2023, rendendo quindi applicabile la confisca allargata anche alle ipotesi ora oggetto del procedimento
art. 240-bis codice penale
Norma referenziata dall'art. 85-bis per l'applicazione della confisca; la valutazione della Corte è stata che, con la rimozione dell'esclusione, l'art. 240-bis può trovare applicazione nei casi contemplati
art. 444 codice di procedura penale
Richiamato come riferimento procedurale (applicazione della pena su richiesta); l'art. 85-bis operava nell'ipotesi di condanna o applicazione della pena ai sensi di questo articolo
art. 73 d.P.R. 309/1990
Raggruppa i reati in materia di stupefacenti; la precedente esclusione della confisca allargata riguardava specificamente la lieve ipotesi prevista dal comma 5, esclusa dalla novella del 2023
d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159), art. 4, comma 3-bis
Ha eliminato il riferimento all'ipotesi lieve (comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990), rendendo la novella applicabile ratione temporis al procedimento in esame e consentendo l'applicazione della confisca per sproporzione
art. 616 codice di procedura penale
Prevede che, a seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente sia onerato delle spese del procedimento e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale articolo per comminare l'onere del versamento di euro 3.000,00
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare la responsabilità (colpa) del ricorrente nella proposizione del ricorso; rilevato che non sussistono elementi che dimostrino la proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016
Ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, modalità applicata nella presente decisione
Massime di principio
- Le modifiche legislative successive al fatto-reato possono essere applicate ratione temporis se la novella è compatibile con i termini temporali del procedimento e rende operabili istituti precedentemente esclusi
- L'eliminazione normativa di un'esenzione (es. l'ipotesi lieve) consente al giudice di applicare strumenti più incisivi come la confisca allargata anche per fatti per i quali la giurisprudenza anteriore aveva escluso tale misura
- Un ricorso può essere dichiarato inammissibile anche se deduce questioni di diritto sulla interpretazione di norme; la qualificazione dell'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il possibile versamento alla Cassa delle ammende
- La Corte valuta la responsabilità (colpa) del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione quando decide sull'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; in mancanza di elementi di colpa, tuttavia, può comunque fissare un importo equitativo
- La motivazione può essere redatta in forma semplificata secondo le regole interne della Corte quando ricorrono le condizioni previste dal decreto del Primo Presidente
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