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Sentenza

Sentenza n. 4344/2026 - Roma, Sezione 2B

A) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determina dirigenziale di Roma Capitale (Rep. 915, prot. CT/2024/62891), con cui viene respinta la domanda per il rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023; - della nota prot. n. CT/2023/91457 del 20.07.2023, della comunicazione prot. CT/2023/0107277 del 11.09.2023, della comunicazione prot. CT/2024/18982 del 09.02.2024 e della comunicazione prot. CT/2024/49339 del 08.04.2024; B) per l’accertamento dell’intervenuta formazione, ex art. 20, comma 8, TUED, del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del p.d.c., prot. CT/2023/32320 del 10.03.2023; C) per la condanna di Roma Capitale al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, comma 8, ultimo periodo, TUED;

Giustizia amministrativa202408804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire e atti connessi, con contestuale domanda di accertamento del silenzio-assenso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego opposto da Roma Capitale alla domanda di permesso di costruire e gli atti connessi, chiedendo inoltre l’accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, TUED e la condanna dell’amministrazione al rilascio della relativa attestazione. In primo luogo hanno sostenuto che il riscontro amministrativo tardivo avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso. Il TAR ha rilevato, senza aderire espressamente a uno dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali sulla necessità della conformità sostanziale dell’intervento, che il silenzio-assenso non poteva comunque formarsi perché l’istanza era priva di elementi essenziali: indicava il tecnico incaricato anziché i richiedenti, non documentava la titolarità del diritto di proprietà e conteneva documenti di identità illeggibili. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno contestato le ragioni ostative poste a fondamento del diniego. Hanno dedotto, quanto alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, che i dati relativi a quantità, tipologia e destinazione dei rifiuti avrebbero potuto essere precisati solo in fase esecutiva e che parte dei materiali sarebbe stata riutilizzata. Hanno inoltre invocato l’art. 18 l. 241/1990 per sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione comprovante la proprietà; hanno affermato che l’indicazione del tecnico nella domanda fosse giustificata dalla delega conferitagli; hanno sostenuto che la relazione sul risparmio energetico potesse essere depositata all’inizio dei lavori; hanno contestato l’inadeguatezza della documentazione fotografica e la violazione dell’indice di cubatura, con riferimento ai sottotetti, nonché del distacco previsto dall’art. 12 delle NTA del piano particolareggiato della zona O.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché l’istanza non era completa degli elementi essenziali richiesti dal modello legale: mancavano la corretta individuazione del soggetto titolare del titolo edilizio, la prova della proprietà e documenti di identità leggibili. Ha ritenuto legittimi i rilievi comunali sulla documentazione dei rifiuti, precisando che le modalità di smaltimento o recupero devono essere documentate preventivamente e che la modulistica comunale consente di distinguere i materiali destinati allo smaltimento da quelli eventualmente riutilizzabili. Ha confermato che la prova della proprietà, trattandosi di atti relativi alla circolazione di diritti privati, non rientra nell’obbligo di acquisizione d’ufficio previsto dall’art. 18 l. 241/1990. Ha ritenuto irrilevante la delega al tecnico, poiché essa abilita allo svolgimento di attività edilizie ma non trasferisce la titolarità del soggetto richiedente. Ha giudicato necessaria già in sede di domanda di titolo abilitativo la documentazione sul risparmio energetico prevista dall’art. 8 d.lgs. 192/2005. Ha ritenuto insufficiente la documentazione fotografica, non idonea a verificare l’interno del lotto. Ha inoltre confermato la violazione dell’indice di cubatura: i sottotetti, avendo altezza interna di 2,50 metri, superavano il limite di 2,40 metri previsto per i vani tecnici e dovevano quindi essere computati nella SUL. La censura sul distacco è stata assorbita per carenza di interesse, poiché il diniego era plurimotivato e la legittimità di una sola autonoma ragione era sufficiente a sostenerlo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 5.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    Il silenzio-assenso sul permesso di costruire presuppone almeno la presentazione di un’istanza completa degli elementi essenziali previsti dal modello legale; in assenza di tali elementi il decorso del termine non determina la formazione del titolo tacito.

  • art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Gli elementi essenziali dell’istanza comprendono il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali, la documentazione richiesta dalla disciplina edilizia e l’asseverazione del progettista sulla conformità del progetto.

  • art. 18 l. 241/1990

    documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento [in possesso] dell’amministrazione pubblica procedente

    L’obbligo di acquisizione d’ufficio non si estende agli atti di diritto privato relativi alle vicende circolatorie dei diritti, sicché il richiedente deve produrre la documentazione comprovante la proprietà.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 192/2005

    presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo

    La relazione o dichiarazione sul rispetto della disciplina del risparmio energetico deve essere presentata anche contestualmente alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo, non necessariamente soltanto all’inizio dei lavori.

  • art. 3 d.m. 127/2024

    Per gli aggregati inerti recuperati da rifiuti da costruzione e demolizione, la cessazione della qualifica di rifiuto dipende dal rispetto di criteri tecnici e condizioni ambientali, che devono essere attestati dal produttore; l’eventuale riutilizzo non esonera dalla preventiva corretta indicazione dei materiali.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per il permesso di costruire non può formarsi per il mero decorso del termine quando l’istanza sia priva degli elementi essenziali minimi richiesti dalla legge, tra cui la corretta individuazione del richiedente, la prova del titolo di legittimazione e la documentazione necessaria per l’istruttoria.
  • L’obbligo dell’amministrazione di acquisire d’ufficio documenti ai sensi dell’art. 18 l. 241/1990 riguarda i documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni attestanti fatti, qualità o stati soggettivi, ma non si estende agli atti di diritto privato relativi alla circolazione e alla titolarità dei diritti, che devono essere prodotti dall’interessato.
  • La delega conferita a un tecnico per lo svolgimento di attività edilizie non sostituisce il titolare del diritto o il soggetto legittimato nella domanda di permesso di costruire e non trasferisce al delegato la titolarità del titolo edilizio.
  • La documentazione prescritta dalla disciplina sul risparmio energetico può dover essere depositata già contestualmente alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo, quando la legge prevede tale adempimento in alternativa al deposito contestuale all’inizio dei lavori.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente accertare la legittimità di una sola ragione autonoma idonea a sorreggere la decisione per respingere il ricorso; le censure rivolte contro le ulteriori ragioni possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDifetto di istruttoria

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