Cassazione Penale, Sentenza n. 15635/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 13/07/2022 con cui la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 c.p.p. avverso l'ordinanza dell'8/02/2021 che aveva respinto la richiesta di sospensione (non esecutività) della confisca disposta con la sentenza penale irrevocabile del 16/07/2014 (res. 06/04/2016) per reati tra cui l'art. 416-bis c.p. e l'art. 74 TU Stup. POLVERINO sostiene che i beni confiscati sono riferibili esclusivamente al reato di cui all'art. 12-quinquies DL 356/1992 (intestazione fittizia) e pertanto la confisca su quei beni dovrebbe essere sospesa perché il provvedimento ablatorio non sarebbe assistito dal mandato di arresto europeo (MAE); chiede che la Corte distingua i beni asserviti alla fattispecie di intestazione fittizia da tutti gli altri e sospenda l'esecuzione per quelli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha statuito che il principio di specialità (art. 721 c.p.p. e norme sul MAE) non si applica alla confisca, e ha precisato che nel caso concreto i beni confiscati erano stati assoggettati anche alla "confisca mafiosa" ex art. 416-bis, comma 7, c.p. e alla confisca allargata ex art. 12-sexies DL 306/1992, pertanto l'eccezione di specialità non incide. La Corte ha inoltre censurato l'omesso confronto del ricorrente con la motivazione che aveva fondato la confisca su tali ulteriori profili. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 667 c.p.p. e art. 676 c.p.p.
Norme che disciplinano l'opposizione agli atti dell'esecuzione e il procedimento avanti al giudice dell'esecuzione; costituiscono il rimedio esperito dal ricorrente per contestare la non sospensione della confisca.
art. 416-bis c.p.
Fattispecie di associazione di tipo mafioso; la confisca è stata disposta anche in forza della responsabilità per tale reato (confisca mafiosa ex comma 7), motivo per cui la specialità non inficia l'ablazione.
art. 74 T.U. Stup. (D.P.R. 309/1990)
Norma sui delitti in materia di stupefacenti; citata come parte dei reati per cui il condannato è stato giudicato, ma non decisiva rispetto alla confisca oggetto del ricorso.
art. 12-quinquies DL n. 356/1992
Norma relativa all'intestazione fittizia di beni; il ricorrente sosteneva che i beni confiscati erano riferibili esclusivamente a questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che non fosse così in quanto la confisca era stata altresì fondata su altre norme.
art. 12-sexies DL n. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.)
Norma sulla cosiddetta "confisca allargata" relativa a proventi di reato e arricchimenti sospetti; usata dalla Corte d'appello come autonoma base per la confisca dei beni.
art. 721, comma 1, c.p.p.
la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa
Il principio di specialità così enunciato riguarda misure restrittive della libertà personale ma, secondo la Cassazione in questa sentenza, non si estende alla confisca.
art. 26, comma 1, Legge 22 aprile 2005, n. 69
La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale
Norma sul mandato di arresto europeo che riproduce il principio di specialità; la Corte rileva che tale principio non riguarda la confisca.
Decisione quadro 2006/783/GAI e d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137
Il quadro europeo sull'esecuzione delle decisioni di confisca non fa riferimento al principio di specialità, confermando l'interpretazione nazionale della non applicabilità del principio alla confisca.
art. 619, comma 1, c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di enunciare un principio di diritto correggendo la motivazione; la Corte l'ha usato per affermare il principio che la specialità non si applica alla confisca.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dell'ammenda alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il principio di specialità (regole sull'estradizione/MAE) tutela contro misure restrittive della libertà personale per reati diversi da quelli per cui la consegna è stata concessa, ma non impedisce l'esecuzione di provvedimenti di confisca.
- Se la confisca è stata motivata (anche) sulla base di reati o norme diverse da quella contestata nella consegna (es. confisca per associazione mafiosa, confisca allargata), l'eccezione di specialità non inficia l'ablazione dei beni.
- Per impugnare con successo la confisca in caso di problemi di specialità occorre dimostrare che i beni sono esclusivamente riconducibili alla fattispecie non coperta dalla consegna e che il giudice non abbia invece fondato la confisca su altre basi giuridiche rilevanti.
- In sede di opposizione ex artt. 667 e 676 c.p.p. il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice dell'esecuzione; l'omesso o generico confronto con le ragioni della decisione determina inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e, in mancanza di giustificazioni, all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →