Cassazione Penale, Ordinanza n. 04948/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di usura e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per usura. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione sulla declaratoria di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era generica e indeterminata, perché non indicava gli specifici elementi della motivazione contestata, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione proponendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio di attendibilità delle prove; la Corte ha ritenuto tale censura non consentita in sede di legittimità, poiché mira a sovrapporre una valutazione alternativa a quella del giudice di merito. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha reputato manifestamente infondato, osservando che la motivazione d'appello era esente da evidenti illogicità e che, per negare le attenuanti, il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; in difetto, la doglianza è generica e quindi inammissibile.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di considerare espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza deve essere specifico: non è sufficiente lamentare in modo apodittico l'illogicità della decisione senza indicare puntualmente quali passaggi motivazionali sarebbero viziati.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità delle fonti di prova, perché la Corte di cassazione non può sovrapporre una propria ricostruzione a quella del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante il semplice raffronto con una possibile alternativa lettura del materiale probatorio o con modelli argomentativi esterni alla sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è richiesto un esame analitico di ogni circostanza favorevole o sfavorevole allegata dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04859/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04864/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04865/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04866/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04867/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04869/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →