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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10108/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società di trasporto pubblico aveva chiesto di accertare l’inapplicabilità al proprio rapporto di lavoro di un contratto collettivo aziendale stipulato nel 2015, con efficacia dal 2016, nonché la nullità o inefficacia di alcune clausole peggiorative e la disapplicazione di tali previsioni al suo rapporto. La controversia nasceva nel contesto di una fusione per incorporazione tra società pubbliche e della successiva armonizzazione dei trattamenti collettivi aziendali. Il lavoratore sosteneva che il nuovo accordo non potesse vincolarlo perché il sindacato cui aderiva aveva manifestato dissenso espresso; contestava inoltre che l’accordo potesse qualificarsi come accordo di prossimità ex art. 8 d.l. n. 138/2011 e negava che la disciplina potesse operare erga omnes. La società ricorrente, in cassazione, articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione, assumendo che la natura di accordo di prossimità fosse pacifica e non dovesse essere esaminata; 2) violazione dei criteri ermeneutici e dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 per avere la Corte d’appello escluso la natura di accordo di prossimità dell’intesa del 2015; 3) violazione dell’accordo interconfederale del 28/06/2011 e delle regole di interpretazione contrattuale, per aver negato l’efficacia generalizzata dell’accordo aziendale; 4) violazione dell’art. 2112 c.c., sostenendo che nel trasferimento d’azienda la successione dei contratti collettivi avrebbe dovuto comportare l’applicazione del nuovo assetto; 5) violazione degli artt. 1362 ss., 2077 e 2103 c.c., con riferimento alla ritenuta peggioratività del nuovo trattamento economico globale rispetto alla precedente disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione dell’applicabilità dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 era stata effettivamente posta nel giudizio di merito, sicché non vi era ultrapetizione. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, osservando che l’accordo di prossimità è configurabile solo se ricorrono tutti i presupposti legali e che la Corte territoriale aveva correttamente escluso, in fatto e in diritto, che l’intesa del 2015 rientrasse in tale schema, sia per l’ampiezza della disciplina sia per la mancanza dei requisiti richiesti. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha valorizzato la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’accordo interconfederale del 2011 consente deroghe anche in peius solo entro materie specifiche, tra cui non rientra la retribuzione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché l’art. 2112 c.c. regola il contratto collettivo applicabile dopo il trasferimento d’azienda ma non deroga alla regola della limitata efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune; nel caso concreto, inoltre, il dissenso del sindacato non firmatario e del lavoratore escludeva l’efficacia erga omnes dell’accordo. Il quinto motivo è stato infondato poiché, a prescindere dal confronto tra vecchio e nuovo trattamento economico, la presenza del dissenso impediva comunque l’applicazione dell’accordo al lavoratore. La società è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta ultrapetizione è stata esclusa perché la questione sull’applicabilità dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 risultava effettivamente introdotta nel giudizio di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale ha consentito alla Corte di esaminare direttamente gli atti del processo.

  • art. 8 d.l. n. 138/2011

    L’accordo di prossimità è eccezionale e configurabile solo in presenza di tutti i presupposti legali; non ha efficacia generalizzata fuori dai casi e dalle materie espressamente previste.

  • artt. 1362 e 1367 c.c.

    La qualificazione e l’interpretazione dell’accordo collettivo sono riservate al giudice di merito, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica, qui non adeguatamente specificata.

  • accordo interconfederale 28/06/2011

    Consente al livello aziendale deroghe anche in peius rispetto al ccnl solo entro le materie e le procedure previste; la retribuzione non rientra tra le materie derogabili richiamate dalla Corte.

  • art. 2112 c.c.

    Disciplina il contratto collettivo applicabile dopo il trasferimento d’azienda, ma non trasforma i contratti collettivi di diritto comune in fonti dotate di efficacia erga omnes; non salva l’applicazione del nuovo accordo contro il dissenso espresso.

  • art. 2077 c.c.

    Opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non tra contratti collettivi di diverso livello.

  • art. 2103 c.c.

    È stata invocata dalla ricorrente sul peggioramento del trattamento, ma la Corte ha ritenuto assorbente l’assenza di efficacia del nuovo accordo nei confronti del lavoratore dissenziente.

Massime di principio

  • Un accordo collettivo aziendale può essere qualificato come accordo di prossimità solo se ricorrono cumulativamente tutti i presupposti previsti dall’art. 8 d.l. n. 138/2011; in difetto, resta un contratto collettivo di diritto comune con efficacia soggettiva limitata.
  • La validità della qualificazione giuridica di un accordo collettivo dipende dalla sua interpretazione, riservata al giudice di merito; in cassazione occorre denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, senza limitarsi a contestazioni generiche.
  • L’accordo interconfederale che abilita la contrattazione aziendale a introdurre deroghe in peius opera solo entro le materie e le procedure espressamente delegate; non può estendersi a profili estranei, come il trattamento retributivo, se non previsti.
  • Il trasferimento d’azienda di per sé non attribuisce efficacia erga omnes ai contratti collettivi aziendali successivi: l’art. 2112 c.c. regola l’individuazione della disciplina applicabile, ma non incide sulla regola generale della limitata efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune.
  • L’efficacia generalizzata di un accordo aziendale può essere esclusa dall’espresso dissenso dell’organizzazione sindacale non firmataria e dei lavoratori ad essa aderenti, con conseguente inapplicabilità dell’accordo a tali soggetti indipendentemente dal confronto tra disciplina precedente e successiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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