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Sentenza

Sentenza del 10/03/2020 n. 6695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugna l'ingiunzione di pagamento n. 5377/2009 per TARSU anno 2006 sostenendo l'erronea applicazione della tariffa: l'attività agrituristica sarebbe stata assimilata a attività alberghiera/di ristorazione invece che considerata agricola; inoltre solleva plurime questioni processuali relative a legittimazione/ratifica della rappresentanza della Vz./Comune, presunto stato di dissesto e competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, convenzione scaduta tra Comune e Vz., mancata notifica o inidoneità dell'atto prodromico, presunta falsità o incompletezza di documenti, divieto di nuove prove in appello e domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito. I 14 motivi proposti sono stati nella maggior parte dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per mancata deduzione nei precedenti gradi, ovvero respinti come infondati. Sono state confermate le seguenti linee argomentative: 1) non è consentito, tramite gravame contro ingiunzione di pagamento, riesaminare questioni di merito relative all'avviso di liquidazione che non era stato impugnato; 2) molte censure processuali (legittimazione rappresentanza, presunta illegittimità del CDA, firma degli atti da parte del Sindaco, scadenza convenzione, dissesto comunale) non erano state specificamente sollevate o risultavano infondate alla luce della normativa e della giurisprudenza; 3) nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello (D.Lgs. 546/1992, art. 58); 4) la mera contestazione della prova documentale senza tempestivo disconoscimento o querela di falso non è efficace; 5) il dissesto dell'ente non priva l'ente della capacità processuale per le azioni di cognizione. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • L. n. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente per censurare la legittimazione/rappresentanza; la Corte considera le doglianze generiche e non specificamente dedotte nei gradi di merito, quindi inammissibili.

  • Codice di procedura civile

    art. 75 c.p.c., art. 79 c.p.c., art. 345 c.p.c., art. 348-ter c.p.c., art. 360 c.p.c. (n.4 e n.5)

    Usati per valutare questioni di rappresentanza, ammissibilità dei mezzi di prova in appello, autosufficienza del ricorso e limiti di censura in cassazione; la Corte ha rigettato motivi per difetto di specificità o per violazione del principio di autosufficienza e della disciplina sull'impugnazione (double conformità).

  • D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte ribadisce che nel processo tributario è consentita la produzione in sede d'appello di nuovi documenti.

  • Codice civile

    art. 2375 c.c., art. 2041 c.c.

    Art. 2375 c.c. (sull'assemblea) richiamato per confutare la censura sulla mancata firma dei soci nei verbali assembleari. Art. 2041 c.c. (indebito arricchimento) invocato dalla ricorrente ma il motivo è inammissibile per mancata deduzione nei precedenti gradi.

  • Normativa enti locali

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 (citato nel testo come T.U. degli enti locali art. 50)

    Richiamata per ricordare che il Sindaco conserva la titolarità della rappresentanza processuale del Comune salvo delega statutaria; la Corte conferma la legittimità della sottoscrizione degli atti da parte del Sindaco.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    diverse pronunce citate in motivazione (es. Cass. 1191/2001, 15498/2001, 1097/2010, sez. un. 16059/2001, 16959/2016, 29568/2018, ecc.)

    Utilizzate per affermare principi: il dissesto non toglie capacità processuale all'ente e non sostituisce organi in azioni di cognizione; orientamenti sulla produzione documentale in appello e sui limiti di censura in cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Non è possibile, con ricorso contro un'ingiunzione di pagamento, sollevare per la prima volta questioni di merito relative all'avviso di accertamento/liquidazione che non sono stati impugnati nei termini: l'ingiunzione non consente di rimettere in discussione vizi dell'avviso non precedentemente censurati.
  • In cassazione prevale il requisito di autosufficienza e specificità dei motivi: vizi generici, non dettagliati o non dedotti nei precedenti gradi sono dichiarati inammissibili.
  • Le questioni sulla legittimazione a stare in giudizio (rappresentanza dell'ente, procura alle liti, composizione del CDA) devono essere specificamente sollevate e documentate nei gradi di merito; altrimenti non possono essere utilmente proposte in cassazione.
  • Lo stato di dissesto dell'ente locale non annulla la capacità processuale né esclude la possibilità che l'ente sia parte in azioni di cognizione; l'Organismo Straordinario di Liquidazione incide principalmente sulle azioni esecutive relative ai debiti ricadenti nella sua competenza.
  • Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti (D.Lgs. 546/1992, art. 58); tuttavia, se si contesta la veridicità di scritture private, occorre disconoscerle tempestivamente o proporre querela di falso.
  • Per impugnare motivazioni contrastanti tra primo grado e appello in cassazione (art. 360 c.p.c., n.5) è necessario indicare espressamente le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostrare la loro diversità; la mancata esposizione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Se si contesta la classificazione tariffaria di una attività (es. agriturismo vs. alberghiero) è necessario impugnare tempestivamente l'atto impositivo/avviso di liquidazione specifico: l'ingiunzione di pagamento non è il veicolo adeguato per sindacare ex novo la tariffazione.

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