Sentenza del 15/03/2017 n. 649 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Cessioni intracomunitarie - Necessità della documentazione del trasporto in Stato CEE già al momento dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare come cessioni intracomunitarie non imponibili le operazioni per le quali, al momento dell'accertamento, non era stata prodotta la documentazione comprovante l'effettivo trasporto della merce in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il documento CMR, attestante la spedizione e il trasporto internazionale su strada, è stato ritenuto elemento costitutivo della cessione intracomunitaria e non una prova meramente integrativa o eventuale.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che la prova dell'avvenuto trasporto in altro Stato membro deve risultare dalla relativa documentazione, in particolare dal CMR, già disponibile e producibile al momento dell'accertamento. La produzione del documento solo dopo la notificazione dell'avviso di accertamento non è idonea a dimostrare tempestivamente i presupposti della non imponibilità della cessione intracomunitaria.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie non imponibili
La non imponibilità presuppone non solo la cessione della merce a un soggetto di altro Stato membro, ma anche l'effettivo trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio nazionale.
CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route)
Il documento CMR costituisce la certificazione utile a provare l'avvenuta spedizione e il trasporto della merce in un altro Stato membro; tale prova deve essere disponibile al momento dell'accertamento.
Massime di principio
- Per applicare il regime di non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie è necessario documentare l'effettivo trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro, non essendo sufficiente la sola fattura o l'indicazione del numero di partita IVA del cliente.
- La documentazione di trasporto, come il CMR, deve essere conservata e resa disponibile tempestivamente, idealmente già durante il controllo o comunque prima della notificazione dell'avviso di accertamento.
- La produzione tardiva della prova dopo la notifica dell'accertamento può non essere sufficiente a conservare il regime di non imponibilità, soprattutto quando il documento è considerato elemento costitutivo dell'operazione.
- Il cedente deve predisporre una filiera documentale coerente che colleghi fattura, cliente comunitario, beni ceduti e destinazione effettiva in altro Stato membro.
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