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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45149/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per Cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione (assegno di provenienza furtiva). Il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonostante il riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2 c.p.; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p.; 3) diniego delle attenuanti generiche per motivazione generica e per l'uso dei precedenti penali; 4) vizio e omessa motivazione in relazione alla difformità tra motivazione e dispositivo del primo giudice sulla quantificazione della pena (la motivazione indicava pena più lieve: 1 mese e €100 sospesa; il dispositivo recava 6 mesi e €200). Si allegava anche che il danno era modesto e che la querela relativa alla truffa era stata rimessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sintesi: 1) la presunta difformità tra motivazione e dispositivo non ha comportato nullità né vizio insormontabile, perché la Corte d'appello ha correttamente dato prevalenza al dispositivo e le ragioni del convincimento risultano implicitamente dalle argomentazioni sulla dosimetria della pena (richiamo alla presenza di numerosi precedenti); 2) l'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. è motivata: la natura del bene (assegno da €650) e l'impiego strumentale dello stesso per una truffa dimostrano offensività non trascurabile e abitualità o intensità del dolo, oltretutto corroborata da precedenti specifici; 3) l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p. è stata negata correttamente perché l'importo e gli effetti non sono stati ritenuti di entità quasi irrisoria; 4) il rifiuto delle attenuanti generiche è giustificato dai numerosi precedenti, alcuni specifici; 5) non è intervauta la prescrizione per epoca del fatto e sospensioni processuali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8

    Autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare, procedura adottata nella trattazione del ricorso.

  • art. 648 cod. pen., comma 2 (attenuante speciale della ricettazione)

    Riconosciuta in primo grado come attenuante speciale per la ricettazione; la Corte ricorda che tale attenuante e l'istituto della non punibilità ex art. 131-bis hanno ambiti e criteri distinti.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis perché la valutazione complessiva (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno e uso strumentale del titolo) escludeva la 'ridottissima offensività' richiesta per escludere la punibilità.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiamato quale parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha applicato i criteri dell'art. 133 per escludere la particolare tenuità.

  • art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante del danno di speciale tenuità)

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante perché il danno (assegno da €650) e i suoi effetti non sono risultati di entità praticamente irrilevante.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla presenza di numerosi precedenti, compresi specifici, che ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti.

  • art. 547 e art. 130 cod. proc. pen. (correzione di errori materiali)

    Riferiti come strumenti per eliminare eventuali divergenze formali tra dispositivo e motivazione mediante correzione dell'errore materiale, ove applicabile.

Massime di principio

  • La contraddizione apparente tra motivazione e dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale l'elemento decisionale (dispositivo) purché le ragioni del convincimento risultino, anche implicitamente, dalla motivazione complessiva.
  • L'attenuante speciale prevista dall'art. 648 c.p. (per ricettazione) e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sono istituti distinti con criteri diversi: l'attenuante riduce la pena mentre l'art. 131-bis esclude la punibilità solo se la fattispecie manifesta una offensività estremamente ridotta, abitualità assente e fattispecie occasionale.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis è necessario fornire elementi concreti e dettagliati sulle modalità del fatto, sul limitato grado di colpevolezza, sull'esiguità del danno e sull'assenza di abitualità; la mera riconoscimento di un'attenuante non è sufficiente.
  • L'entità economica del bene (anche se non elevata come €650) e l'uso strumentale dello stesso per altri reati possono impedire il riconoscimento della speciale tenuità del danno.
  • La presenza di plurimi precedenti, in particolare specifici o recidiva, rappresenta argomento forte per negare le attenuanti generiche e benefici come la sospensione condizionale.
  • Se si intende contestare la dosimetria della pena o la mancata concessione di attenuanti, è opportuno documentare e provare aspetti come la spontaneità dell'atto, la riparazione del danno, l'assenza di precedenti recenti e la contingenza dell'azione, al fine di rendere persuasiva la richiesta di non punibilità o di attenuazione.

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