Sentenza n. 7513/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di convocazione per la ricezione e formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di convocazione necessaria per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, essendo già in possesso del relativo nulla osta. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio è stato fissato l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha fissato l'appuntamento in favore del ricorrente e ha quindi posto in essere l'attività richiesta. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto il comportamento amministrativo ha reso necessario il ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese e competenze, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La fissazione, nel corso del giudizio, dell'appuntamento necessario per la ricezione e formalizzazione della domanda amministrativa richiesta dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha realizzato l'utilità sostanziale perseguita con l'azione avverso il silenzio.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente dopo la proposizione dell'azione avverso il silenzio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione se il suo comportamento ha reso necessario il ricorso.
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