Cassazione Penale, Sentenza n. 27081/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata a Pugliese Carchedi per tentata estorsione. Il difensore lamentava inosservanza dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la decorrenza della misura doveva essere retrodatata perché, a suo dire, la conoscenza degli atti relativi al reato successivo (capo 5) era desumibile già da atti anteriori (denunce, sommarie informazioni, filmati e comunicazioni di notizia di reato del 20/08/2018 e 21/08/2018) e che sussisteva l'unicità del disegno criminoso collegato alle indagini "Rinascita-Scott", con conseguente esaurimento o decorrenza dei termini di custodia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per insufficiente specificità: il ricorrente non ha indicato quali atti fossero effettivamente disponibili al pubblico ministero al momento della prima ordinanza, né ha provato che il quadro indiziario fosse già "idoneo e sufficiente" per adottare la successiva misura. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le misure erano fondate su attività investigative progressive (anche captazioni e informative successive) e che non era emersa la prova che i reati-fine fossero stati programmati sin dalla costituzione del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); non essendo disposta la remissione in libertà, si è disposto l'adempimento degli atti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen. comma 3
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
disciplina la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare; richiede che, al momento della prima ordinanza, dagli atti disponibili risultino "elementi idonei e sufficienti" per adottare la successiva misura
art. 273 cod. proc. pen.
art. 273, cod. proc. pen.
fissa il criterio della valutazione del quadro indiziario in termini di gravitaà e concludenza necessari per sostenere la richiesta cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, cod. proc. pen.
individua le concrete esigenze cautelari (esigenze cautelari che giustificano la misura) che devono essere valutate insieme al quadro indiziario
art. 12 cod. proc. pen.
richiamato dal Tribunale per escludere talune ipotesi invocate dalla difesa; la Corte ha giudicato coerente la motivazione che ha escluso l'applicabilità delle ipotesi previste da tale norma nel caso di specie
art. 416-bis cod. pen.
richiamato dalla giurisprudenza citata: la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine giustifica la retrodatazione solo se i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dalla costituzione del sodalizio
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in sede di cassazione, alla corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
prevede gli adempimenti da eseguire quando la decisione della Corte non comporta la remissione in libertà dell'indagato
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare è necessario dimostrare quali atti specifici e documenti fossero effettivamente in possesso del pubblico ministero al momento della prima ordinanza e che tali atti formassero un quadro indiziario già "idoneo e sufficiente" per adottare la successiva misura
- La mera affermazione dell'esistenza di un "unico disegno criminoso" non basta: va provata la programmazione sin dall'origine del sodalizio dei reati-fine (almeno nelle linee essenziali) per far ricadere i reati successivi nella decorrenza di una precedente misura
- Il ricorso deve essere specifico e confrontare gli atti disponibili con la motivazione del giudice; la genericità o la mancata indicazione degli atti porta di regola all'inammissibilità
- I giudici valutano la progressività delle indagini: se la misura successiva si fonda su acquisizioni investigative intervenute successivamente (captazioni, informative, nuovi atti), la retrodatazione può essere esclusa
- In caso di ricorso infondato o inammissibile è possibile la condanna alle spese e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In preparazione di un ricorso avverso misure cautelari conviene dettagliare temporalmente ogni atto (date di denunce, informative, captazioni, visione di filmati, sommarie dichiarazioni) e spiegare perché quei documenti avrebbero dovuto consentire l'adozione simultanea delle misure
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