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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27081/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva respinto la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata a Pugliese Carchedi per tentata estorsione. Il difensore lamentava inosservanza dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la decorrenza della misura doveva essere retrodatata perché, a suo dire, la conoscenza degli atti relativi al reato successivo (capo 5) era desumibile già da atti anteriori (denunce, sommarie informazioni, filmati e comunicazioni di notizia di reato del 20/08/2018 e 21/08/2018) e che sussisteva l'unicità del disegno criminoso collegato alle indagini "Rinascita-Scott", con conseguente esaurimento o decorrenza dei termini di custodia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per insufficiente specificità: il ricorrente non ha indicato quali atti fossero effettivamente disponibili al pubblico ministero al momento della prima ordinanza, né ha provato che il quadro indiziario fosse già "idoneo e sufficiente" per adottare la successiva misura. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le misure erano fondate su attività investigative progressive (anche captazioni e informative successive) e che non era emersa la prova che i reati-fine fossero stati programmati sin dalla costituzione del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); non essendo disposta la remissione in libertà, si è disposto l'adempimento degli atti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen. comma 3

    art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    disciplina la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare; richiede che, al momento della prima ordinanza, dagli atti disponibili risultino "elementi idonei e sufficienti" per adottare la successiva misura

  • art. 273 cod. proc. pen.

    art. 273, cod. proc. pen.

    fissa il criterio della valutazione del quadro indiziario in termini di gravitaà e concludenza necessari per sostenere la richiesta cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, cod. proc. pen.

    individua le concrete esigenze cautelari (esigenze cautelari che giustificano la misura) che devono essere valutate insieme al quadro indiziario

  • art. 12 cod. proc. pen.

    richiamato dal Tribunale per escludere talune ipotesi invocate dalla difesa; la Corte ha giudicato coerente la motivazione che ha escluso l'applicabilità delle ipotesi previste da tale norma nel caso di specie

  • art. 416-bis cod. pen.

    richiamato dalla giurisprudenza citata: la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine giustifica la retrodatazione solo se i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dalla costituzione del sodalizio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in sede di cassazione, alla corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    prevede gli adempimenti da eseguire quando la decisione della Corte non comporta la remissione in libertà dell'indagato

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza di una misura cautelare è necessario dimostrare quali atti specifici e documenti fossero effettivamente in possesso del pubblico ministero al momento della prima ordinanza e che tali atti formassero un quadro indiziario già "idoneo e sufficiente" per adottare la successiva misura
  • La mera affermazione dell'esistenza di un "unico disegno criminoso" non basta: va provata la programmazione sin dall'origine del sodalizio dei reati-fine (almeno nelle linee essenziali) per far ricadere i reati successivi nella decorrenza di una precedente misura
  • Il ricorso deve essere specifico e confrontare gli atti disponibili con la motivazione del giudice; la genericità o la mancata indicazione degli atti porta di regola all'inammissibilità
  • I giudici valutano la progressività delle indagini: se la misura successiva si fonda su acquisizioni investigative intervenute successivamente (captazioni, informative, nuovi atti), la retrodatazione può essere esclusa
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile è possibile la condanna alle spese e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In preparazione di un ricorso avverso misure cautelari conviene dettagliare temporalmente ogni atto (date di denunce, informative, captazioni, visione di filmati, sommarie dichiarazioni) e spiegare perché quei documenti avrebbero dovuto consentire l'adozione simultanea delle misure

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