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Ordinanza

Ordinanza n. 4275/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II n. rep. CB/1270/2026, prot. n. CB/78658/2026 dell'11.06.2026, notificata il 12.06.2026, con cui è stata disposta nei confronti di Hauswagen S.r.l. la revoca dell'autorizzazione prot. n. 26119 del 29.05.2008 (noleggio veicoli senza conducente) e dell'autorizzazione prot. n. 21725 del 13.10.1982 (laboratorio/officina meccanica) per l'area sita in Roma, Via del Foro Italico n. 439/451, con inibizione immediata di qualsiasi attività; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202607245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale del Municipio Roma II recante la revoca delle autorizzazioni per il noleggio di veicoli senza conducente e per l'esercizio di laboratorio/officina meccanica, con inibizione immediata delle attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha revocato due autorizzazioni relative all'area sita in Roma, Via del Foro Italico, disponendo l'inibizione immediata di qualsiasi attività. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che la ricorrente non fonda la propria posizione su un titolo concessorio attualmente in essere, idoneo a legittimare la permanenza dell'occupazione e l'esercizio dell'attività.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. La ragione decisiva è che la ricorrente non ha allegato un titolo concessorio attualmente efficace, necessario per legittimare la permanenza dell'occupazione dell'area e il legittimo esercizio dell'attività. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha valutato negativamente il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri, almeno in termini di fumus boni iuris, l'esistenza di un titolo concessorio attualmente efficace idoneo a legittimare l'occupazione dell'area e l'esercizio dell'attività contestata.
  • La mancanza di un titolo concessorio vigente che legittimi la posizione sostanziale del ricorrente può escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'atto amministrativo che inibisce l'occupazione o l'attività.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblico
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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