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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.02.2025.

Giustizia amministrativa202503642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 febbraio 2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 6 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per tre anni scolastici, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'obbligo non è stato adempiuto. È stato quindi chiesto al TAR di ordinare l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento era adeguatamente documentato e non era stato contestato dall'amministrazione costituita in giudizio. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base normativa dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo amministrativo risultante dal titolo sia rimasto ineseguito.
  • L'inottemperanza è accertabile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio applicabile, senza che l'amministrazione abbia adempiuto all'obbligo posto a suo carico.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività da compiere; quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa, può essere esclusa la liquidazione di un compenso specifico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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