Cassazione Civile, Ordinanza n. 04960/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dall’esclusione di alcuni dipendenti da una procedura selettiva interna per la progressione economica orizzontale nelle Agenzie fiscali. Gli interessati erano in servizio quando la selezione fu indetta, ma prima della pubblicazione/approvazione finale delle graduatorie erano cessati dal servizio per pensionamento o per mobilità verso altra Agenzia. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima l’esclusione, affermando che il superamento della selezione consolidasse in capo agli interessati una situazione giuridica soggettiva non eliminabile per il solo fatto della cessazione dal servizio, e aveva riconosciuto il diritto all’inquadramento nelle nuove posizioni economiche con decorrenza dal 1 gennaio 2010 e alle differenze retributive. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1336 e 2907 c.c. e dell’art. 97 Cost., sostenendo che non spettasse la progressione a chi fosse cessato dal servizio prima della conclusione della procedura; 2) violazione degli artt. 82, 83, 84 e 85 del CCNL comparto Agenzie fiscali 28 maggio 2004 e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando un’erronea interpretazione della disciplina collettiva sulle progressioni economiche; 3) violazione dell’art. 102 c.p.c. e degli artt. 333, 343 e 436 c.p.c., deducendo l’erroneità della declaratoria di preclusione della riproposizione in appello dell’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, ma ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti pretermessi, valorizzando una sopravvenienza (accordo sindacale del 2015 sullo scorrimento totale delle graduatorie 2010) che rendeva il giudizio privo di effetti concreti sulle parti non presenti. Ha quindi ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, applicando il consolidato orientamento secondo cui le progressioni economiche orizzontali nelle Agenzie fiscali hanno funzione non solo incentivante ma anche premiale e corrispettiva, sicché il diritto alla progressione non dipende dalla permanenza in servizio fino all’approvazione della graduatoria, una volta che siano stati fissati i criteri e avviata la procedura. La Corte ha inoltre rilevato che la decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno è coerente con la funzione di neutralizzare le sfasature temporali della procedura e che introdurre il requisito della permanenza al momento della graduatoria aggiungerebbe un elemento non previsto dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari non raggiunti, osservando che la sopravvenuta disciplina pattizia del 2015 sullo scorrimento totale delle graduatorie delle progressioni economiche 2010 impediva che il giudizio potesse produrre effetti utili nei confronti dei soggetti pretermessi. Ha poi confermato la decisione della Corte d’appello, ritenendo corretta l’applicazione della disciplina collettiva sulle progressioni economiche orizzontali e condividendo il principio per cui la cessazione dal servizio prima della pubblicazione della graduatoria non elimina il diritto alla progressione, se il dipendente era in servizio quando la procedura fu indetta e aveva utilmente superato la selezione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato per la qualità soggettiva della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 1336 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il bando non potesse fondare il diritto alla progressione in favore di chi non fosse più in servizio alla conclusione della procedura; la Corte non ha accolto tale lettura
art. 2907 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre la non configurabilità del diritto azionato nei termini accolti dalla sentenza impugnata
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della correttezza della selezione e dell’assetto organizzativo fondato sulla permanenza in servizio
art. 82 CCNL comparto Agenzie fiscali 28 maggio 2004
norma che disciplina lo sviluppo economico interno alle aree, collegato alla flessibilità del sistema classificatorio e attuato tramite contrattazione integrativa
art. 83 CCNL comparto Agenzie fiscali 28 maggio 2004
norma letta nel senso che i passaggi di fascia avvengono con cadenza annuale, in base alle risorse disponibili e a criteri oggettivi di selezione
art. 84 CCNL comparto Agenzie fiscali 28 maggio 2004
richiamato come fonte delle risorse certe e stabili destinate ai costi degli sviluppi di carriera
art. 85 CCNL comparto Agenzie fiscali 28 maggio 2004
norma che individua la finalità delle risorse del fondo e il finanziamento degli sviluppi di carriera; la Corte vi riconduce la funzione premiale, corrispettiva e incentivante delle progressioni
art. 1362 c.c.
invocato quale criterio ermeneutico per censurare l’interpretazione della disciplina collettiva operata dalla Corte territoriale
art. 1363 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di interpretare sistematicamente il CCNL
art. 102 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo al difetto di litisconsorzio necessario e alla pretesa necessità di integrazione del contraddittorio
art. 333 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla riproposizione in appello dell’eccezione di difetto di contraddittorio
art. 343 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla riproposizione dell’eccezione in appello
art. 436 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla riproposizione dell’eccezione nel rito del lavoro
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla Corte per ribadire la centralità del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale delle garanzie difensive delle parti
art. 111 Cost.
richiamato per il principio del giusto processo e della ragionevole durata
art. 175 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri di direzione del processo e all’economia processuale
art. 127 c.p.c.
richiamato in relazione alla direzione dell’udienza e alla gestione non dispersiva del processo
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati per il principio di ragionevole durata e per evitare formalismi inutili
accordo sindacale del 2015 sulle progressioni economiche 2010 delle Agenzie fiscali
"Lo scorrimento totale" delle graduatorie
sopravvenienza considerata dalla Corte idonea a escludere l’utilità di un’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche orizzontali previste dalla contrattazione collettiva del comparto pubblico, il diritto alla progressione può maturare per il solo fatto di avere utilmente superato la selezione, quando la disciplina negoziale attribuisca al passaggio una funzione anche premiale e corrispettiva e ne programmi la decorrenza con effetto retroattivo; non è automaticamente necessario che il dipendente permanga in servizio fino alla pubblicazione della graduatoria finale.
- L’interpretazione della disciplina collettiva sulle progressioni economiche deve essere svolta in modo sistematico, valorizzando la pluralità delle funzioni del passaggio di fascia e non isolando la sola componente incentivante: introdurre un requisito ulteriore di permanenza in servizio, se non previsto dal testo contrattuale, significa aggiungere una condizione estranea alla volontà delle parti collettive.
- La questione dell’integrità del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in cassazione; tuttavia, quando una sopravvenienza normativa o pattizia rende il giudizio privo di effetti utili per i soggetti pretermessi, l’integrazione del contraddittorio non va disposta se produrrebbe solo un inutile aggravio processuale privo di concreto vantaggio per le parti.
- In materia processuale, i rimedi e le regole sul litisconsorzio necessario vanno interpretati in coerenza con il principio di economia processuale e con la ragionevole durata del processo, evitando formalismi inutili quando la decisione non potrebbe incidere in modo utile sulla posizione dei soggetti non evocati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04847/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04887/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04897/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04900/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →