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Sentenza

Sentenza n. 1161/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 mediante emissione di carta docente o analoghi buoni elettronici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3653/2024. La sentenza aveva accolto la domanda proposta contro il Ministero, rimasto contumace, e lo aveva condannato a corrispondere alla ricorrente euro 1.500,00 tramite carta docente o strumenti elettronici equivalenti. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e la notificazione dello stesso, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Il Ministero si è costituito in giudizio, ma non ha eseguito spontaneamente il titolo. Il TAR ha inoltre escluso dal proprio esame una nota depositata tardivamente il 1° aprile 2026, richiamando la non operatività, nelle udienze in presenza, della disposizione di cui all’art. 13-quater disp. att. c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale e puntuale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali; ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può integrare responsabilità amministrativa. Il compenso del commissario non è stato previsto, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Il TAR ne ha escluso l’operatività nelle udienze in presenza, non prendendo in considerazione la nota depositata tardivamente.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 26 c.p.a., per porre le spese di giudizio a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è accoglibile quando siano documentati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento integrale del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di persistente inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico rientra nell’attività istituzionale e nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta deve effettuare il deposito degli atti e dei documenti esclusivamente attraverso il Processo Amministrativo Telematico, secondo la modulistica e le modalità operative previste per gli ausiliari del giudice; il ritardo nell’esecuzione del giudicato può determinare responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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