Sentenza n. 645/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento decreto del 20/12/2023 prot. n. -OMISSIS- notificato a mezzo pec il 27/12/2023 che ha respinto il ricorso proposta dal Sig. -OMISSIS-, avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Siracusa n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento di ammonimento del Questore di Siracusa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 21-quinquies l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, violazione del principio di proporzionalità ed erronea applicazione della normativa. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato la rimessione della querela, non avrebbe sentito la persona offesa, il presunto aggressore e altri testimoni, e non avrebbe adeguatamente valutato una prova video. Ha inoltre contestato che la Prefettura si fosse limitata a rilevare l'assenza di contenuti nella pen-drive prodotta, senza chiedergli di fornire nuovamente i filmati, e che non avesse verificato la persistente volontà della persona offesa di ottenere l'ammonimento. All'udienza il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla persona offesa, qualificata come controinteressata. Il ricorrente ha obiettato che la rimessione della querela, intervenuta prima del giudizio, avrebbe escluso tale qualificazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica alla persona offesa, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, nei giudizi contro un ammonimento adottato ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, la vittima della condotta di violenza domestica sia una parte controinteressata, poiché titolare di un interesse sostanziale contrario all'annullamento e diretto al mantenimento della misura preventiva adottata a sua tutela. Tale posizione non dipende né dalla presentazione di una denuncia o di una specifica istanza al Questore né dalla permanenza della querela: la rimessione della querela, anche se anteriore alla proposizione del ricorso, non elimina la posizione di controinteresse. Nel caso concreto la persona offesa era espressamente individuata sia nell'ammonimento sia nel decreto prefettizio impugnato; pertanto, la sua mancata evocazione in giudizio ha reso inammissibile il ricorso, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate, poiché l'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale, consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
La misura di ammonimento può essere adottata anche in assenza di querela; la vittima della condotta costituisce controinteressata nel giudizio di annullamento dell'ammonimento.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati individuati nell'atto impugnato; l'omessa notifica alla persona offesa, espressamente individuata nei provvedimenti, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L'omessa notifica al controinteressato determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d'ufficio, nel corso dell'udienza, un possibile profilo di inammissibilità e sottoporlo al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento di un provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, la persona ritenuta vittima della condotta di violenza domestica è parte controinteressata, in quanto titolare di un interesse sostanziale al mantenimento della misura preventiva adottata a sua tutela.
- La qualificazione della vittima come controinteressata non dipende dalla presentazione di una denuncia o di una specifica istanza di ammonimento, poiché la misura può essere adottata anche d'ufficio e in assenza di querela.
- La rimessione della querela intervenuta prima della proposizione del ricorso non fa venir meno la posizione di controinteresse della persona offesa rispetto all'impugnazione dell'ammonimento.
- Quando la persona offesa è individuata nei provvedimenti impugnati, il ricorso contro l'ammonimento deve esserle notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; l'omissione comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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