Cassazione Civile, Ordinanza n. 36849/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva citato in giudizio una banca chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite in relazione a rapporti di conto corrente e conto anticipi, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova di pagamenti eccedenti i limiti dell'accreditamento. In appello la società aveva impugnato la decisione, ma la corte territoriale aveva dichiarato l'appello inammissibile perché l'atto notificato e iscritto a ruolo risultava rivolto contro una sentenza diversa, resa tra parti diverse e in altro giudizio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, che la costituzione della banca avrebbe sanato la nullità della notificazione dell'appello e che la corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sanatoria del vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la costituzione dell'appellato non sana il vizio quando non si tratta di un mero difetto della notificazione, ma di un errore che incide sulla corretta individuazione della sentenza impugnata e delle parti del giudizio, poiché l'atto di appello era stato rivolto contro una decisione diversa da quella di primo grado tra le parti del processo. Ha inoltre rilevato che la società, resasi conto dell'errore, non aveva tempestivamente notificato l'atto corretto e aveva chiesto soltanto una remissione in termini non concessa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con statuizione anche sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
viene richiamato il procedimento camerale accelerato e la proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.
Massime di principio
- La costituzione dell'appellato non sana automaticamente ogni vizio dell'atto di appello: la sanatoria opera solo se il vizio riguarda la notificazione, non quando l'atto sia oggettivamente rivolto contro una sentenza diversa da quella da impugnare, con errore sull'identificazione del provvedimento e del giudizio.
- Se l'impugnazione è indirizzata a una decisione diversa, resa in altro processo tra parti diverse, viene meno la certezza della volontà di impugnare la sentenza corretta e l'atto non è idoneo a introdurre validamente il gravame.
- L'errore nell'individuazione della sentenza impugnata non è sanato dalla sola costituzione della controparte, soprattutto se l'eccezione di inammissibilità è tempestivamente sollevata.
- La rimessione in termini non può essere concessa quando l'errore processuale è imputabile alla parte e non deriva da un fatto a lei non imputabile.
Come è indicizzato
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