Cassazione Penale, Sentenza n. 24507/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre motivi principali: 1) violazione del combinato disposto dell'art. 420-ter c.p.p. in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p. per avere la Corte territoriale disatteso e non rinviato l'udienza nonostante le richieste di rinvio per legittimo impedimento dei difensori, comunicate tempestivamente via PEC; 2) mancata riqualificazione della fattispecie da rapina (art. 628 c.p.) a truffa (art. 640 c.p.) in base alla deposizione della persona offesa che aveva qualificato la condotta come truffa e non come rapina; 3) manifesta illogicità e carenza di motivazione della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo: è stata constatata la nullità assoluta degli atti e della sentenza per difetto di assistenza, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 1, c.p.p., atteso che le richieste di rinvio per legittimo impedimento erano state prodotte via PEC e che nell'udienza del 22/4/2022 si procedette comunque alla discussione e all'emissione della sentenza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
La norma è stata invocata per censurare la mancata concessione del rinvio; la Corte ha ritenuto fondato il vizio procedurale collegato alla mancata valutazione delle istanze di rinvio per legittimo impedimento.
art. 178 cod. proc. pen.
Interpretata come fonte della nullità assoluta degli atti quando sussiste difetto di assistenza e il mancato intervento dell'avvocato abbia inciso sulla decisione.
art. 179 cod. proc. pen.
Connessa all'art. 178 per qualificare come nullità assoluta la violazione del diritto di difesa derivante dall'assenza del difensore per legittimo impedimento non accolto.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come riferimento alla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che anche il difensore nominato d'ufficio aveva tempestivamente comunicato l'impedimento via PEC.
art. 628 cod. pen.
Norma relativa al reato originariamente contestato (rapina); la questione di merito sulla qualificazione della condotta era stata sollevata ma è stata assorbita dalla decisione di annullamento per vizio procedurale.
art. 640 cod. pen.
Norma relativa al reato di truffa, evocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione della condotta; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla riqualificazione, avendo disposto l'annullamento per nullità procedurale.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte di Appello nel precedente giudizio per la rideterminazione della pena; la Cassazione non ha sindacato tale valutazione nel merito, avendo disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- La mancata accoglienza di una tempestiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, se provata e se all'udienza si sono compiute attività rilevanti (discussione e sentenza), può determinare la nullità assoluta degli atti e della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- Le richieste di rinvio comunicate per PEC vanno annotate e valutate dall'ufficio giudiziario: l'assenza di riscontri in cancelleria non annulla di per sé l'efficacia della comunicazione se è dimostrabile che la comunicazione è stata spedita nei termini.
- Quando sussiste una nullità processuale assoluta che incide sulla decisione, le questioni di merito (es. riqualificazione del reato o presunte contraddizioni della motivazione) possono rimanere assorbite e rinviate al nuovo giudizio.
- Per preservare il diritto di difesa è essenziale che il difensore documenti tempestivamente l'impedimento e la relativa comunicazione al giudice; in caso di esito negativo, il mezzo di impugnazione può ottenere l'annullamento e il rinvio.
- In processi con valutazioni contraddittorie della prova da parte della difesa (es. diverso racconto della persona offesa), la strategia difensiva dovrebbe prevedere sia la raccolta di prove/documenti sia la puntuale segnalazione delle nullità procedurali per non precludere il riesame in sede di rinvio.
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