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Sentenza

Sentenza n. 6183/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1285/2024, pubbl. il 18/09/2024, emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli, Sez. Lav., passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 1285/2024 del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, con attribuzione del beneficio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza in sede di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge e il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni era decorso. In assenza di prova dell'adempimento e di chiarimenti da parte del Ministero, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore. Il TAR ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso.

  • art. 1, commi 121-124, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato nel titolo giudiziale quale riferimento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'attribuzione concreta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica preliminare riguarda l'esistenza di un giudicato, la sua rituale notificazione all'amministrazione obbligata e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento; accertati tali presupposti, l'inerzia dell'amministrazione può giustificare l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • L'amministrazione che, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione derivante dal titolo giudiziale.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto con efficacia di giudicato dal giudice della cognizione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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