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Ordinanza

Ordinanza n. 4199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 3204 del 13 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha accertato la vessatorietà di clausole relative agli addebiti per la gestione delle contravvenzioni stradali, vietandone la riproposizione, imponendo la pubblicazione dell’estratto del provvedimento e irrogando una sanzione di 1.160.000 euro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Autorità ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo, la clausola applicata dall’impresa di autonoleggio che prevedeva un addebito automatico al consumatore, rispettivamente di 50 euro IVA inclusa a titolo di penale e di 40 euro a titolo di spese amministrative, in caso di violazioni del codice della strada o di mancato pagamento di tariffe di parcheggio o pedaggio, accertati e notificati alla società dall’ente competente. L’impresa ha contestato la legittimità del provvedimento sotto profili procedimentali e sostanziali, sostenendo che gli importi non fossero manifestamente eccessivi o sproporzionati e richiamando precedenti del Consiglio di Stato relativi a fee analoghe applicate da altre società di autonoleggio. Ha inoltre dedotto di avere fornito, nel procedimento amministrativo e nel giudizio di primo grado, documentazione idonea a giustificare economicamente gli importi sulla base dei costi sostenuti. Il TAR ha respinto il ricorso, valorizzando l’assenza di una ricostruzione dei fattori che avevano condotto alla determinazione dell’importo e ritenendo che, in mancanza di prova giustificativa del costo, l’onere finanziario imposto al consumatore fosse ingiustificato e vessatorio. Il Consiglio di Stato ha rilevato che precedenti decisioni concernenti fee analoghe erano state pronunciate essenzialmente per difetto di istruttoria, mentre nel caso in esame erano emersi elementi sufficienti per svolgere uno scrutinio sostanziale sulla proporzione tra costi effettivamente sostenuti e importo addebitato. L’Autorità ha sostenuto che, dopo la modifica dell’art. 196, comma 2, del codice della strada, l’impresa di autonoleggio non è ordinariamente più obbligata in solido al pagamento delle sanzioni imputabili al locatario e deve sostanzialmente reperire i dati identificativi del cliente e trasmetterli all’ente accertatore per la ri-notifica della sanzione. L’Associazione Movimento Consumatori ha evidenziato che la valutazione dell’eccessività richiede il confronto con i costi derivanti dall’inadempimento, individuati nell’attività di gestione e trasmissione dei dati, eventualmente anche mediante PEC.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso definitivamente l’appello né confermato o riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto necessario acquisire una verificazione, ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a., sulla struttura dei costi concretamente sostenuti dall’impresa in relazione alla gestione amministrativa delle contravvenzioni commesse dai clienti. Il verificatore dovrà: individuare e, per quanto possibile, quantificare i costi operativi effettivamente riconducibili a tale attività, inclusi personale, sistemi informatici e altre risorse; accertare separatamente l’eventuale componente dell’addebito destinata a coprire rischi finanziari e specificare tali rischi; verificare l’efficienza dei costi mediante comparazione parametrica con operatori analoghi o altra metodologia economico-aziendale comunemente accettata. La verificazione dovrà svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con possibilità di nomina di consulenti tecnici. Sono stati stabiliti i termini per la bozza, le osservazioni e la relazione finale, da depositare entro il 12 ottobre 2026. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 10 dicembre 2026. L’anticipo di 2.000 euro sul compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante. Le spese definitive sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 1, d.lgs. 206/2005

    natura vessatoria delle clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

    La decisione assume come criterio sostanziale di scrutinio la verifica dell’eventuale significativo squilibrio derivante dall’addebito imposto al consumatore, da valutare anche mediante il confronto tra l’importo richiesto e i costi effettivamente sostenuti dal professionista.

  • art. 196, comma 2, codice della strada

    dal 10 novembre 2021, ai sensi del novellato art. 196, comma 2, del codice della strada, è ordinariamente escluso il vincolo solidale delle imprese di autonoleggio al pagamento delle sanzioni per le infrazioni imputabili ai noleggianti

    La disposizione è richiamata per individuare gli adempimenti oggi gravanti sull’impresa di autonoleggio e per delimitare i costi potenzialmente giustificativi della fee.

  • artt. 63 e 66 c.p.a.

    >> dispone una verificazione

    Le norme costituiscono la base processuale per disporre l’accertamento tecnico-contabile sulla struttura, quantificazione ed efficienza dei costi sostenuti dall’impresa.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    il compenso definitivo a lui spettante sarà liquidato, su sua richiesta, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002

    La norma è richiamata per la liquidazione definitiva del compenso spettante al verificatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla vessatorietà di una clausola che pone a carico del consumatore un addebito per attività conseguenti a un’infrazione stradale, la manifesta eccessività dell’importo deve essere valutata mediante un esame sostanziale del rapporto tra la somma richiesta e i costi effettivamente sostenuti dal professionista.
  • L’accertamento della proporzionalità della fee richiede l’individuazione e, ove possibile, la quantificazione dei costi operativi concretamente riconducibili alla gestione amministrativa delle contravvenzioni, inclusi i costi del personale, dei sistemi informatici e delle altre risorse organizzative e strumentali.
  • Nella verifica dell’eventuale squilibrio contrattuale occorre esaminare separatamente l’eventuale componente dell’addebito destinata alla copertura di rischi finanziari, identificando i rischi specificamente considerati dal professionista.
  • L’efficienza dei costi indicati a giustificazione dell’addebito deve essere verificata attraverso una comparazione parametrica con operazioni analoghe svolte da operatori privati comparabili in condizioni analoghe, oppure mediante altra metodologia comunemente accettata dalla scienza economica e aziendale.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Istruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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