Cassazione Penale, Ordinanza n. 35055/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata la decisione di merito sulla sussistenza del reato di truffa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone doglianze già formulate in appello e non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata, che vengono ritenute giuridicamente corrette. Il ricorso è quindi qualificato come privo di specificità, per difetto di correlazione tra le ragioni della sentenza e quelle dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni poste a base della decisione e le critiche mosse dall'impugnante; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mera deduzione di illogicità o carenza motivazionale non è sufficiente quando non evidenzi un concreto errore argomentativo della sentenza impugnata, ma si risolva in una critica reiterativa e generica.
Come è indicizzato
Testo integrale
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