Sentenza n. 22/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - dei sette provvedimenti emessi in data 16.9.2025 dalla Prefettura di Perugia - Sportello Unico per l’Immigrazione, recanti revoche dei nulla osta all’ingresso rilasciati, su istanza della Agriworks Toscana S.r.l., in favore di altrettanti cittadini extracomunitari in data 7.1.2024 (codici pratiche: P-PG/L/Q/2023/103274; P-PG/L/Q/2023/103271; P-PG/L/Q/2023/103275; P-PG/L/Q/2023/103278; P-PG/L/Q/2023/103280; P-PG/L/Q/2023/103283; P-PG/L/Q/2023/103285);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sette provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all’ingresso e all’assunzione come lavoratori stagionali di cittadini extracomunitari
Esito
La controversia
La società ha impugnato sette provvedimenti del 16 settembre 2025 con i quali la Prefettura di Perugia aveva revocato i nulla osta rilasciati il 7 gennaio 2024 per l’ingresso e l’assunzione di sette cittadini extracomunitari come lavoratori stagionali. Le revoche erano motivate dalla ritenuta mancanza della capacità economica datoriale, considerando anche i lavoratori già assunti. Nel corso del giudizio, la società ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, del sopravvenuto difetto di interesse, dopo l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati da parte dell’Amministrazione il 29 dicembre 2025. L’Amministrazione ha chiesto la condanna della società alle spese, sostenendo che essa avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede poiché la documentazione comprovante la capacità economica era stata prodotta soltanto in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato dalla ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che, sulla base della documentazione introdotta nel procedimento amministrativo, la sussistenza originaria dei presupposti per il rilascio dei sette nulla osta era dubbia, anche alla luce della circolare INL n. 2066/2023 e dei criteri interpretativi richiamati nella sentenza del TAR Umbria n. 609/2024. Ha quindi ritenuto sussistenti giustificati motivi, anche in ragione della natura della controversia, per compensare integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La rimozione, nelle more del giudizio, dei provvedimenti impugnati consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando essa soddisfa l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione rimuove i provvedimenti impugnati e tale rimozione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, pur essendo venuto meno l’oggetto del giudizio per annullamento d’ufficio, dagli atti emerga che la fondatezza originaria della pretesa o la legittimità dei presupposti dell’atto erano oggettivamente dubbie alla luce della documentazione disponibile nel procedimento amministrativo.
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