Sentenza n. 1639/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di chiusura per dieci giorni di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, unitamente agli atti presupposti e ai verbali di accertamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Palermo ha disposto la chiusura per dieci giorni dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali di accertamento e sopralluogo e l'ordinanza sindacale presupposta, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, e la disapplicazione dell'ordinanza sindacale. Nel corso del giudizio, la domanda cautelare era stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris. Successivamente, a seguito dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati, né è stata confermata o annullata la determinazione comunale nel merito. In ragione della natura processuale della decisione, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione all'avviso alle parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio.
art. 9 l.r. Sicilia n. 7/2019
Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento relativo alla chiusura dell'esercizio; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- Quando la decisione è definita esclusivamente per una ragione processuale di improcedibilità derivante dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione della natura della decisione.
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