Sentenza del 10/06/2015 n. 12016 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità delle aliquote ICI deliberate dalla Giunta comunale, sostenendo che, nel periodo dal 1° gennaio 1997 fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza spettasse al Consiglio comunale. Contestava inoltre la mancata pronuncia della CTR sulla decadenza della domanda di rimborso relativa al 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, dal 1° gennaio 1997 fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza a determinare le aliquote ICI spettava al Consiglio comunale e non alla Giunta. La sentenza della CTR della Sicilia è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo relativo all’anno 1997 la Corte non si è pronunciata per carenza di interesse, poiché il contribuente aveva limitato la richiesta agli anni 1998-2000.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1
La competenza a determinare l’aliquota ICI era originariamente attribuita alla Giunta comunale.
La disposizione attribuiva inizialmente alla Giunta il potere di determinare le aliquote ICI, ma tale disciplina è stata temporaneamente modificata a partire dal 1° gennaio 1997.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53
Ha eliminato la deroga che attribuiva alla Giunta la competenza in materia di aliquote ICI.
Nel periodo dal 1° gennaio 1997 fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza è tornata al Consiglio comunale.
Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32
Attribuiva al Consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
La norma costituisce il fondamento della competenza consiliare nel periodo transitorio considerato dalla sentenza.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 18 e 48
La competenza in materia di aliquote ICI è stata nuovamente attribuita alla Giunta comunale.
Dall’entrata in vigore del testo unico degli enti locali, in assenza di una riserva espressa al Consiglio, la competenza è tornata alla Giunta.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Il ricorrente li ha invocati per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sulla questione della decadenza della domanda di rimborso relativa al 1997; la Corte non ha esaminato il motivo per carenza di interesse.
Massime di principio
- Per verificare la validità di un’aliquota o di un atto tributario locale occorre individuare la normativa vigente alla data di adozione dell’atto, perché la competenza dell’organo deliberante può cambiare nel tempo.
- Nel caso dell’ICI, per gli atti adottati dal 1° gennaio 1997 fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza spettava al Consiglio comunale; gli atti adottati dalla sola Giunta potevano quindi essere contestati per incompetenza.
- Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza a determinare le aliquote è stata nuovamente riconosciuta alla Giunta, salvo diverse riserve normative.
- Una questione processuale viene esaminata solo se il ricorrente conserva un interesse concreto e attuale alla decisione; se la domanda è stata limitata ad altri anni, non vi è interesse a discutere un’annualità esclusa.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso al contribuente: il giudice di rinvio dovrà applicare il principio sulla competenza e decidere le conseguenze concrete, verificando anche gli ulteriori presupposti della domanda.
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