Cassazione Penale, Sentenza n. 22188/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si deduceva l'inosservanza degli artt. 148 e ss., 171 e 601 c.p.p. per la nullità della citazione a giudizio d'appello: nonostante la comunicata nomina del difensore di fiducia, il decreto di citazione per l'appello era stato notificato al difensore d'ufficio
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la citazione di appello era nulla per la errata notifica al difensore d'ufficio nonostante la nomina del difensore di fiducia. La prosecuzione del processo in Cassazione ha fatto decorrere la prescrizione del reato residuo (art. 648 c.p., commesso il 14/11/2013) per decorso del termine decennale, per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
art. 485 cod. pen.
Norma penale menzionata nella sentenza di merito (assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato)
art. 491 cod. pen.
Norma penale menzionata nella sentenza di merito (assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato)
art. 56 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla confusione di responsabilità e alle circostanze; nella sentenza di merito si era dichiarato il non doversi procedere per estinzione per prescrizione in relazione al reato individuato con art. 640 c.p.
art. 640 cod. pen.
Reato originariamente valutato in primo grado e poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello (come indicato nel provvedimento di merito)
art. 648 cod. pen.
Reato per il quale era stata confermata la condanna in grado d'appello con riduzione della pena; la Cassazione ha accertato che il reato commesso il 14/11/2013 è ormai estinto per decorso del termine decennale della prescrizione
artt. 148 e ss. c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla regolarità della citazione; la Cassazione ha ritenuto che la violazione delle norme sulla corretta citazione abbia determinato la nullità del provvedimento di citazione per l'appello
art. 171 c.p.p.
Norma procedurale relativa agli effetti della nullità e alla regolarità delle comunicazioni; richiamata nel motivo di ricorso per sostenere l'irregolarità della notifica
art. 601 c.p.p.
Norma che disciplina la nullità delle citazioni e dei provvedimenti che incidono sui diritti di difesa; la Cassazione ha accolto la censura in tema di nullità della citazione per l'appello
Massime di principio
- La corretta notifica degli atti processuali al difensore effettivamente nominato dall'imputato è requisito essenziale di regolarità del procedimento: la notifica al difensore d'ufficio, se contraria alla comunicata nomina di difensore di fiducia, può determinare la nullità della citazione.
- La nullità della citazione o di atti vitali per l'esercizio del diritto di difesa, se non sanata in tempo utile, può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio per estinzione del reato.
- In ipotesi di violazione delle norme processuali sulla difesa, le parti (soprattutto l'imputato e il suo difensore) devono tempestivamente eccepire la nullità e chiedere gli eventuali rimedi procedurali (es. restituzione nel termine per impugnare); la mancata tempestiva contestazione può comunque non evitare effetti sostanziali come la prescrizione intervenuta durante le fasi successive.
- Il giudice di legittimità valuta sia l'esistenza della nullità formale sia le sue conseguenze sostanziali (es. decorso della prescrizione) e può annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione, evitando di rimandare la causa ai giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →