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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04173/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla collocazione del lavoratore in CIGS che il giudice di merito ha ritenuto illegittima per mancata rotazione. La Corte d'appello ha riconosciuto, per due diversi periodi, un risarcimento commisurato alla differenza tra la retribuzione contrattualmente dovuta e il trattamento di integrazione salariale: per il periodo 10.4.2014-31.12.2018 nella misura del 25% di tale differenza, e per il periodo 1.1.2019-16.10.2020 nella misura integrale della differenza. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a base del quantum circostanze non dedotte né provate, sostenendo che la riduzione al 25% era giustificata solo per il periodo gennaio 2012-marzo 2014 e non per quello successivo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il rigetto della domanda di danno alla professionalità, che assumeva derivante dalla totale inattività in CIGS a zero ore per un lungo periodo fino al licenziamento illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, sotto la veste di violazioni di legge e vizio motivazionale, a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato la quantificazione del danno sulla rotazione settimanale ogni quattro, risultante da una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e dagli accordi richiamati in quella decisione, senza utilizzare elementi estranei al giudizio. Quanto al danno alla professionalità, ha condiviso il rilievo del giudice di merito secondo cui la mera allegazione di una lunga inattività non bastava, neppure in via presuntiva, a dimostrare un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile, in assenza di specifiche allegazioni e di indizi gravi, precisi e concordanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove legali valutate in modo difforme dal loro regime; non è deducibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata perché diretta, in sostanza, a contestare l'accertamento di merito sulla domanda di danno alla professionalità.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; non occorre un nesso di necessità assoluta tra fatto noto e fatto ignoto, ma la mera allegazione della lunga inattività non basta a dimostrare il danno.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non sussiste quando i fatti storici rilevanti siano stati comunque considerati dal giudice di merito, anche se non siano state accolte le deduzioni della parte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove: la Cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere utilmente dedotta solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove d'ufficio fuori dei limiti di legge o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
  • La prova per presunzioni è ammissibile anche in mancanza di un nesso causale assolutamente necessario tra fatto noto e fatto ignoto, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e consentano una conclusione secondo probabilità.
  • Il danno alla professionalità non può essere desunto automaticamente dalla sola protrazione dell'inattività lavorativa: occorrono specifiche allegazioni e/o elementi probatori idonei a dimostrare in concreto il pregiudizio lamentato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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