Cassazione Civile, Ordinanza n. 01092/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società aveva stipulato un preliminare per l'acquisto di un suolo edificabile, versando una caparra, ma il contratto definitivo non era stato poi concluso perché la promittente alienante aveva successivamente stipulato un altro preliminare con diversi soggetti, assumendo l'intervenuta risoluzione del primo preliminare per scadenza del termine essenziale. La società originaria promissaria acquirente aveva chiesto la condanna solidale della venditrice e dei nuovi promissari acquirenti al risarcimento del danno da lucro cessante, deducendo una responsabilità extracontrattuale dei secondi acquirenti e, in sede di ricorso per cassazione, ha censurato la sentenza d'appello per: violazione degli artt. 2043, 1175 e 1375 c.c.; erronea esclusione del danno emergente rappresentato dalla caparra; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere valorizzato la c.t.u. e la documentazione che avrebbero mostrato un utile potenziale; mancata liquidazione equitativa del lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; e, in via preliminare, errata esclusione della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale concorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque inconferenti i motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva negato il risarcimento non per difetto di quantificazione, ma perché la ricorrente non aveva provato l'an del lucro cessante, cioè l'effettiva utilità patrimoniale perduta con un giudizio di probabilità rigorosa; inoltre, quanto al danno emergente e alla responsabilità contrattuale della promittente alienante, la questione era estranea al thema decidendum per effetto del giudicato formatosi sulla competenza arbitrale già affermata in altro giudizio. La Corte ha anche ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non acquisite o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto, non quando si contesti la mera valutazione delle prove. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
evocato come norma generale dell'illecito aquiliano, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi non colpiscono la ratio decidendi e risultano in parte estranei al thema decidendum
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con la responsabilità aquiliana; non è oggetto di specifica applicazione decisiva nella motivazione di rigetto
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione sul punto perché il motivo è ritenuto inammissibile o inconferente
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il principio di integralità del risarcimento; la Corte non esamina nel merito la questione perché il motivo non incide sulla decisione impugnata
art. 1227 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale criterio di regolazione del danno risarcibile; non applicato in modo decisivo nella sentenza
art. 2056 c.c.
richiamato per il rinvio alle regole del danno contrattuale nella liquidazione del danno aquiliano; la doglianza è respinta perché inconferente rispetto alla ratio della sentenza d'appello
art. 2932 c.c.
menzionato con riferimento al separato giudizio promosso per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare; serve a evidenziare l'estraneità di quella vicenda rispetto alla domanda risarcitoria qui scrutinata
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur trattandosi di prova legale; non è invece censurabile la mera valutazione del materiale istruttorio
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non può essere dedotta per contestare la valutazione comparativa delle prove di parte
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei limiti rigorosi oggi consentiti, e la censura sul fatto decisivo deve colpire la reale ratio decidendi
art. 348-ter c.p.c., comma 5
in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5
art. 13 D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali
Massime di principio
- In una controversia risarcitoria per mancata conclusione di un'operazione negoziale, il danneggiato deve provare non solo l'esistenza del rapporto o dell'illecito, ma anche l'an del lucro cessante con un giudizio di probabilità rigorosa; i guadagni meramente ipotetici o dipendenti da condizioni incerte non sono risarcibili.
- La censura per omesso esame o per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito: è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti o ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o inconferente la doglianza che colpisca un profilo non decisivo o estraneo alla ragione effettiva del rigetto.
- Quando vi è doppia conforme, il ricorrente che invochi il vizio motivazionale deve indicare e confrontare le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che l'esistenza del danno sia già stata provata; se manca la prova dell'an del pregiudizio, la doglianza sul quantum e sulla stima equitativa resta priva di rilievo.
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