Cassazione Civile, Ordinanza n. 20240/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente impugnava due avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità 2015 e 2016, relativi a un parco eolico, sostenendo che la base imponibile dovesse essere determinata sulla rendita catastale correttamente applicabile e che la CTR avesse erroneamente valorizzato, per il 2015, una rendita da essa stessa dichiarata in Docfa e, per il 2016, una rendita rideterminata alla luce della legge n. 208/2015, senza tenere conto del fatto che le decisioni catastali pregresse erano state annullate o comunque non erano definitive. Con il primo motivo denunciava violazione di legge, in particolare dell'art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011, degli artt. 67-bis e 69 d.lgs. n. 546/1992 e dei principi costituzionali di tutela giurisdizionale e capacità contributiva, sostenendo che la rendita catastale definita in sede giudiziale, anche se non ancora passata in giudicato, dovesse incidere sulla base imponibile IMU. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando motivazione apparente o perplessa e omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla confusione tra diverse sentenze tributarie e al valore da attribuire alla dichiarazione Docfa e alle pronunce catastali intervenute nei giudizi presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della determinazione dell'IMU, non basta l'esecutività provvisoria della sentenza resa sulla rendita catastale, ma occorre il giudicato, perché solo l'accertamento definitivo rende la rendita "legittimamente" operante e idonea a conformare il rapporto d'imposta. Ha poi escluso che la CTR avesse reso una motivazione apparente o incomprensibile: per il 2015 la decisione si fondava anche sulla rendita autodichiarata in Docfa; per il 2016 la CTR aveva applicato la legge n. 208/2015 escludendo i beni strumentali dal valore catastale. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del secondo motivo di ricorso per vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011
le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione
la base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto è data dalle rendite catastali vigenti al 1° gennaio, ma la Corte ne collega l'efficacia piena alla rendita definitivamente accertata
artt. 67-bis e 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive
l'immediata esecutività delle sentenze catastali non equivale a definitività dell'accertamento; la provvisoria esecutività consente l'esecuzione della sentenza ma non sostituisce il giudicato nel rapporto d'imposta
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
serve a individuare le controversie catastali cui si applica l'art. 69 sulla immediata esecutività
art. 24 Cost.
richiamato come principio costituzionale di tutela dei diritti ed effettività della tutela giurisdizionale
art. 53 Cost.
richiamato come principio di capacità contributiva nella disciplina del prelievo fiscale
art. 113 Cost.
richiamato come principio di effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
art. 295 c.p.c.
richiamato nel quadro giurisprudenziale sulla pregiudizialità tra giudizio sulla rendita e giudizio sull'imposta, idonea a imporre la sospensione del secondo fino alla definizione del primo
art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per chiarire che il meccanismo della riscossione frazionata non si applica all'ICI/IMU nel caso descritto
art. 49 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per evidenziare l'estensione delle norme del codice di rito civile alle impugnazioni delle sentenze tributarie dopo la riforma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- In materia di imposta immobiliare fondata su rendita catastale, l'accertamento giudiziale della rendita rileva in modo pieno solo quando diventa definitivo: la mera esecutività provvisoria della sentenza catastale non basta, da sola, a conformare in via definitiva la base imponibile del tributo.
- Le sentenze rese sulle operazioni catastali sono immediatamente esecutive, ma tale esecutività va distinta dalla definitività del giudicato: la prima consente l'esecuzione della statuizione, la seconda determina l'assetto stabile del rapporto d'imposta collegato alla rendita.
- Quando il giudice tributario di merito fonda la decisione su una combinazione di rendita autodichiarata e disciplina normativa sopravvenuta, non sussiste vizio di motivazione apparente o incomprensibile se la ratio decidendi è ricostruibile e coerente, anche se la motivazione è sintetica.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente la censura che miri a rivalutare la rilevanza di precedenti giudizi o di documenti già considerati, ove essi non abbiano incidenza diretta e decisiva sull'esito della causa.
- L'eventuale errore nella dichiarazione Docfa non può essere fatto valere nel giudizio sull'imposta se la contestazione riguarda la rendita catastale rettificata: il rimedio appropriato è l'impugnazione dell'atto di attribuzione o rettifica della rendita.
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