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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-427/23

Order of the General Court (First Chamber) of 28 November 2024. — SJ AB v European Commission. — Action for annulment – Directive 2014/25/EU – Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors – Request to establish that Directive 2014/25 does not apply to public procurement in the field of railway passenger transport in Sweden – Article 35(1) of Directive 2014/25 – Letter from the Commission requesting additional information – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-427/23

Giurisprudenza europea62023TO0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di SJ AB contro una lettera della Commissione che chiedeva dati aggiornati e integrativi in vista di una nuova decisione sull’esenzione dagli appalti nei settori speciali per il trasporto ferroviario passeggeri in Svezia. La lettera è stata qualificata come atto meramente preparatorio e informativo, privo di effetti giuridici vincolanti. Le censure potranno, se del caso, essere sollevate contro la decisione finale che la Commissione dovrà adottare.

Azione di annullamento contro una lettera della Commissione che chiedeva informazioni integrative in una procedura di esenzione ex direttiva 2014/25: inammissibilità perché l’atto non produce effetti giuridici vincolanti impugnabili.

La questione giuridica

Se la lettera della Commissione del 10 maggio 2023, con cui venivano richieste informazioni aggiuntive e aggiornate per istruire una nuova decisione sull’applicabilità della direttiva 2014/25 al trasporto ferroviario passeggeri in Svezia, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; in particolare, se essa produca effetti giuridici vincolanti autonomi o sia solo un atto preparatorio/informativo privo di natura lesiva.

Principio di diritto

Una lettera della Commissione che, nell’ambito di una procedura avviata ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25, chieda al richiedente informazioni integrative e aggiorni il modo in cui l’istituzione intende istruire e decidere la domanda non costituisce un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE, quando non definisce in modo definitivo la posizione della Commissione, non produce effetti giuridici vincolanti autonomi e le eventuali illegittimità possono essere fatte valere contro la futura decisione finale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 11 della direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 34 della direttiva 2014/25/UE
  • Articolo 35, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/25/UE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2020/1193

Inammissibilità dell’azione contro una lettera di richiesta informazioni in materia di appalti nei settori speciali

L’ordinanza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da SJ AB contro una lettera della Commissione del 10 maggio 2023, inserita nel contesto della procedura di esenzione prevista dall’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE per il trasporto ferroviario passeggeri in Svezia. Il Tribunale è chiamato a stabilire se tale lettera costituisca un atto impugnabile oppure un atto meramente preparatorio/informativo.

Fatti e procedimento precedente

SJ AB è un’impresa pubblica svedese operante nel settore del trasporto ferroviario passeggeri. Il 13 dicembre 2019 aveva chiesto alla Commissione di accertare che la direttiva 2014/25 non si applicasse agli appalti pubblici nel settore del trasporto ferroviario passeggeri in Svezia, trattandosi di attività relative alla gestione di reti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva.

La Commissione, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1193, aveva accolto parzialmente la domanda: aveva escluso l’applicazione della direttiva ai contratti relativi ai servizi ferroviari passeggeri prestati in regime di obbligo di servizio pubblico, ma aveva mantenuto l’applicabilità della direttiva ai servizi ferroviari passeggeri esercitati commercialmente.

SJ AB aveva impugnato l’articolo 2 di tale decisione e il Tribunale, con sentenza del 1 febbraio 2023, aveva annullato quella disposizione per violazione del diritto di essere sentita. Dopo tale annullamento, la Commissione aveva comunicato che, ove SJ AB avesse voluto, avrebbe potuto presentare una nuova richiesta; in alternativa, avrebbe riesaminato la domanda del 2019 e adottato una nuova decisione nei termini dell’articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2014/25.

La lettera del 10 maggio 2023 e il ricorso

Con la lettera del 10 maggio 2023, la Commissione chiedeva a SJ AB informazioni aggiuntive e aggiornate, ritenute necessarie per adottare una nuova decisione sulla domanda del 13 dicembre 2019. Indicava anche che la futura decisione sarebbe stata adottata sulla base della situazione attuale del mercato e delle informazioni più recenti disponibili per gli anni 2019-2022.

SJ AB ha quindi impugnato tale lettera, sostenendo che essa subordinasse la futura decisione alla trasmissione di una mole rilevante di nuove informazioni e fissasse il termine di decisione come se fosse stata presentata una nuova domanda. La Commissione ha chiesto, in via principale, che il ricorso fosse dichiarato irricevibile.

Normativa e criteri sull’atto impugnabile

Il Tribunale richiama l’articolo 263 TFUE, secondo cui possono essere oggetto di annullamento gli atti delle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Ribadisce il criterio sostanziale consolidato: occorre verificare se la misura produca effetti vincolanti idonei a incidere sugli interessi del destinatario modificandone in modo distintivo la situazione giuridica.

Ricorda inoltre che:

  • gli atti meramente informativi non sono impugnabili;
  • negli atti articolati in più fasi, è in linea di principio impugnabile solo la misura finale che definisce la posizione dell’istituzione;
  • un atto intermedio non è impugnabile se le eventuali illegittimità possono essere fatte valere contro la decisione finale, garantendo così una tutela giurisdizionale sufficiente.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale esamina la lettera del 10 maggio 2023 e osserva che:

  • la Commissione non aveva ancora adottato la nuova decisione finale sulla domanda di esenzione;
  • la lettera non conteneva una presa di posizione definitiva sul merito della futura decisione;
  • la richiesta di informazioni supplementari non imponeva a SJ AB un obbligo giuridico coercitivo, ma si limitava a sollecitare collaborazione istruttoria;
  • l’indicazione circa il termine di decisione costituiva soltanto una spiegazione dell’interpretazione della Commissione dell’articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 2014/25, e non una misura produttiva di effetti vincolanti.

Il Tribunale aggiunge che la situazione giuridica dell’impresa non è modificata dalla lettera in questione, poiché solo la futura decisione finale potrà incidere in modo autonomo. Inoltre, eventuali vizi della lettera potranno essere dedotti in sede di impugnazione contro la decisione conclusiva della procedura.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale conclude che la lettera del 10 maggio 2023 non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché uno dei suoi elementi non produce effetti giuridici vincolanti capaci di incidere sugli interessi di SJ AB.

Per effetto di ciò, il ricorso viene respinto integralmente come irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, SJ AB è inoltre condannata alle spese.

Principio ricavabile

In una procedura ex articolo 35 della direttiva 2014/25, una lettera con cui la Commissione richieda dati integrativi e aggiorni il metodo istruttorio in vista della futura decisione non è, di per sé, un atto impugnabile se non produce effetti giuridici vincolanti autonomi e se le eventuali censure possono essere formulate contro l’atto finale.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicisettori specialitrasporto ferroviariocontrollo giurisdizionale degli atti UEammissibilità del ricorso

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