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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21458/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per un episodio di cessione e detenzione di sostanza stupefacente. Il fatto contestato riguardava la cessione di droga a un soggetto non identificato in cambio di 20 euro e la detenzione di cocaina ed eroina in più involucri. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, lamentando inoltre che la Corte territoriale avrebbe trascurato le note scritte con cui si evidenziava un errore nel capo di imputazione sulla data del reato, indicata nel 2016 anziché nel 2019. Secondo il ricorrente, tale errore non era banale e incideva sull'effettività del contraddittorio e sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha rilevato che la questione relativa all'errore sulla data non era stata affatto ignorata dalla Corte territoriale, la quale aveva correttamente proceduto alla correzione dell'errore materiale. La difesa non aveva subito alcuna lesione, perché dagli atti risultava chiaramente il tempo di consumazione del reato e l'imputato era stato posto in condizione di difendersi conoscendo i termini della contestazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della contestazione per cessione e detenzione di sostanza stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'errore materiale nella data del fatto contestato non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa quando il tempo di consumazione del reato sia comunque ricostruibile dagli atti e la contestazione risulti comprensibile per l'imputato.
  • La correzione dell'errore materiale da parte del giudice di merito è legittima se non incide sulla possibilità concreta dell'imputato di approntare la difesa e se la difesa non allega un pregiudizio specifico e non meramente generico.
  • In sede di legittimità, la censura che si limita a contestare la motivazione senza confrontarsi con la reale risposta del giudice di appello è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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