Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 637/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’ottemperanza al D.I. n. 791/2025 emesso dal Giudice di Pace di Palermo nel procedimento monitorio R.G. n. 1344/2025, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà cronol. n. 4089/2025 del 19/03/2025 e ritualmente notificato in forma esecutiva, nonché per l’adozione di ogni consequenziale provvedimento volto ad assicurarne l’integrale esecuzione.

Giustizia amministrativa202502010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 791/2025, emesso dal Giudice di Pace di Palermo per il pagamento di rette relative al ricovero di minori nel periodo novembre-dicembre 2024. Il decreto, non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo, notificato in forma esecutiva e non è stato adempiuto dal Comune, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. La somma complessivamente dovuta è stata quantificata in euro 11.799,59, oltre interessi moratori. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha altresì esaminato la rilevanza del dissesto finanziario dell’ente, escludendo la competenza dell’organo straordinario di liquidazione poiché il credito è sorto nel 2024-2025, successivamente alla data del 31 dicembre 2023 individuata per la competenza dell’organo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo è equiparabile, ai fini dell’ottemperanza, a una sentenza passata in giudicato. Ha verificato la definitività e l’esecutorietà del decreto, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha quindi ordinato al Comune di Villabate di pagare alla cooperativa euro 11.799,59, oltre ulteriori interessi moratori sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere, su richiesta della parte. Il commissario dovrà operare con oneri a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari analogicamente riferiti alle procedure esecutive mobiliari, oltre euro 1.400,00 per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario passati in giudicato o a essi equiparati.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Rileva ai fini del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo necessario per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Prevede il termine entro il quale il commissario deve presentare la parcella, decorrente, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo è equiparabile a una sentenza passata in giudicato e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L’azione di ottemperanza fondata su un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è esperibile quando il titolo sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e l’amministrazione non abbia adempiuto.
  • In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • I crediti sorti successivamente alla data di riferimento della gestione dell’organo straordinario di liquidazione dell’ente locale in dissesto non rientrano nella competenza di tale organo e restano a carico dell’amministrazione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.