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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35804/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma (sentenza del 9/01/2025 con motivazione contestuale). Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stato dichiarato assente, al termine ordinario di 15 giorni per l'impugnazione va aggiunta la maggiorazione di ulteriori 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., pertanto l'appello depositato il 3/02/2025 era tempestivo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'appello era tempestivo perché la sentenza era stata resa con motivazione contestuale e l'imputato era stato dichiarato assente; ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità. Inoltre la Corte ha rilevato che la sentenza di proscioglimento relativa al reato di cui all'art. 515 c.p. è inappellabile alla luce dell'art. 593, comma 3, c.p.p. e ha quindi qualificato l'appello come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio Spoglio della Terza Sezione penale per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 610 c.p.p.; ha altresì rilevato che non si è ancora verificata la causa di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. (termine indicato nel provvedimento).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Fondamento di impugnazione per cassazione dedotto dal ricorrente (vizio di motivazione/errata applicazione delle norme sui termini).

  • art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Stabilisce il termine ordinario di 15 giorni per impugnare una sentenza emessa con motivazione contestuale (art. 544, comma 1 c.p.p.).

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede l'aumento di 15 giorni dei termini di impugnazione quando l'imputato è giudicato in assenza; applicazione che ha reso tempestivo l'appello depositato il 3/02/2025 contro la sentenza del 9/01/2025.

  • art. 544, comma 1 c.p.p.

    Norma richiamata per individuare che la sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale e quindi soggetta al termine di impugnazione breve di 15 giorni.

  • art. 593, comma 3 c.p.p.

    "Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"

    La Corte ha interpretato la disposizione nella sua formulazione vigente come estensione dell'inappellabilità anche alle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con sola pena pecuniaria; perciò la sentenza di proscioglimento per il reato di cui all'art. 515 c.p. è inappellabile e l'appello va convertito in ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 2, comma 1, lett. b)

    Richiamato per spiegare la modifica normativa che ha ampliato l'ambito oggettivo dell'inappellabilità, includendo anche le sentenze di proscioglimento concernenti "reati" puniti con pena pecuniaria o alternativa.

  • art. 610 c.p.p.

    Norma procedurale che regola l'esame preliminare dei ricorsi per cassazione; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio Spoglio della Sezione penale per tale verifica.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la improcedibilità del giudizio per carenza di attività giudiziaria: la Corte ha rilevato che la causa di improcedibilità non si è ancora verificata e ha indicato il termine entro il quale potrà decorrere.

  • art. 515 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato pronunciato il proscioglimento: la Corte ha ritenuto che si tratta di un reato punito con sola pena pecuniaria, ricadente nell'inappellabilità ex art. 593, comma 3 c.p.p.

Massime di principio

  • Se una sentenza è pronunciata con motivazione contestuale (art. 544, comma 1 c.p.p.), il termine di impugnazione ordinario è di 15 giorni (art. 585); se l'imputato è giudicato in assenza, va aggiunta la maggiorazione di 15 giorni prevista dal comma 1-bis (termine totale 30 giorni).
  • La mancata applicazione del termine maggiorato per assenza costituisce vizio rettificabile in cassazione: un appello dichiarato tardivo può essere ritenuto tempestivo e l'ordinanza di inammissibilità può essere annullata.
  • Quando la sentenza impugnata è un proscioglimento relativo a reati puniti solo con pena pecuniaria o pena alternativa, l'impugnazione è inammissibile per via del regime di inappellabilità (art. 593, comma 3 c.p.p.); in tali casi l'appello deve essere convertito in ricorso per cassazione e gli atti devono essere trasmessi all'Ufficio Spoglio per l'esame di ammissibilità.
  • Prima di proporre o depositare impugnazioni, verificare sempre: a) se la sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale; b) se l'imputato è stato dichiarato assente nei verbali/sentenza; c) la concreta computazione dei termini (data di pronuncia e data di deposito) per evitare eccezioni di tardività.
  • Se il giudice di merito dichiara l'appello inammissibile per tardività ma sussistono elementi per l'aumento del termine (es. assenza dell'imputato), è opportuno ricorrere per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e, se la sentenza è inappellabile, la conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
  • Controllare sempre l'eventuale decorrenza della causa di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) quando si trasmettono atti per il vaglio della Corte di cassazione, per non perdere la ragione sostanziale del ricorso per carenza di termini procedurali.

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