Sentenza n. 1505/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.5.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ai relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, nonché al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che fosse stata dimostrata l’esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non risultava dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha dichiarato irrilevante, ai fini dell’ottemperanza promossa dalla docente, l’eventuale mancato pagamento delle spese di lite al difensore antistatario, precisando che, in presenza della distrazione delle spese, il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato relativamente a tali spese. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente per la liquidazione deve essere rispettato prima di procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove occorra per l’esecuzione, il ricorso al pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Individua i limiti per il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme dovute in esecuzione della sentenza presupposta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non dimostri di avere dato completa esecuzione a un giudicato che impone il pagamento o l’attribuzione di una prestazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in caso di inutile decorso del termine.
- Quando il giudicato dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato relativamente alle somme liquidate a titolo di spese, mentre la parte vittoriosa resta legittimata a ottenere l’esecuzione delle altre statuizioni del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dare esecuzione a tutte le statuizioni del giudicato, comprese le modalità della prestazione e gli accessori riconosciuti dalla pronuncia presupposta.
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