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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 15461 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro - Società cooperative cd. spurie - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva applicato l’imposta di registro agevolata dell’1% prevista dall’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’acquisto di un immobile da parte di una cooperativa edilizia. L’Amministrazione aveva invece richiesto l’imposta ordinaria dell’8%, ritenendo mancante il requisito soggettivo, poiché la cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche e non speculative, non sarebbe stata un’impresa avente come oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili. La Cassazione ha chiarito che la finalità mutualistica, anche nella forma della mutualità cosiddetta spuria, non esclude di per sé l’esercizio di un’attività commerciale né l’accesso all’agevolazione. Occorre verificare concretamente sia l’oggetto statutario sia l’attività effettivamente svolta e la genuinità della mutualità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, ha accolto il sesto motivo e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, affinché esamini nel merito e complessivamente gli elementi relativi alla concreta sussistenza dei requisiti della mutualità e dell’attività di rivendita immobiliare. Non è stata quindi riconosciuta definitivamente l’agevolazione, ma è stato escluso che essa potesse essere negata automaticamente per il solo fatto che l’acquirente fosse una cooperativa mutualistica.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Aliquota dell’1% per trasferimenti immobiliari esenti IVA effettuati a favore di imprese aventi per oggetto esclusivo o principale la rivendita di beni immobili, con dichiarazione dell’acquirente di voler trasferire l’immobile entro tre anni

    L’agevolazione richiede la verifica di un requisito formale, relativo all’oggetto statutario, e di un requisito sostanziale, relativo all’effettivo esercizio prevalente dell’attività di rivendita. La norma non impone necessariamente uno scopo di lucro soggettivo.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-bis

    Operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto

    L’agevolazione dell’imposta di registro è collegata ai trasferimenti immobiliari esenti IVA previsti dalla disposizione.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando il trasferimento non è soggetto a IVA, trova applicazione l’imposta di registro, secondo l’aliquota ordinaria o agevolata prevista dalla Tariffa.

  • Codice civile, art. 2082

    La natura imprenditoriale dipende dall’esercizio professionale di un’attività economica organizzata, valutata oggettivamente; non è indispensabile il perseguimento di un lucro soggettivo.

  • Codice civile, art. 2545-terdecies

    Assoggettabilità a fallimento delle cooperative

    La disposizione conferma che una cooperativa può svolgere attività commerciale, pur perseguendo una finalità mutualistica.

  • Costituzione, art. 3

    Il ricorrente aveva dedotto una disparità di trattamento rispetto alle società immobiliari; la questione è stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Una cooperativa non perde automaticamente il carattere di impresa commerciale e non può essere esclusa da un’agevolazione fiscale soltanto perché persegue finalità mutualistiche.
  • Per applicare un beneficio fiscale relativo alla rivendita immobiliare occorre verificare sia l’oggetto sociale formalmente previsto sia l’attività concretamente esercitata in via esclusiva o principale.
  • L’assenza di uno scopo di lucro soggettivo non esclude l’attività imprenditoriale: è sufficiente un’organizzazione economicamente funzionale, con tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi.
  • La cosiddetta mutualità spuria, con attività anche verso terzi e possibile realizzazione di utili, può essere compatibile con l’agevolazione, purché la cooperativa sia effettivamente mutualistica e rispetti le condizioni previste dalla norma.
  • Il diniego di un’agevolazione non può fondarsi su una qualificazione astratta dell’ente: l’Amministrazione e il giudice devono esaminare concretamente statuto, attività svolta, destinatari delle operazioni e documentazione disponibile.
  • L’accoglimento del ricorso in Cassazione con rinvio non comporta necessariamente il riconoscimento definitivo del beneficio, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione conforme ai principi stabiliti dalla Corte.

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