Ordinanza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività a) del provvedimento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport, prot. n. 0530486/P/GEN dd. 6.05.2026, avente a oggetto “L.R. 12/2025, art. 6, cc. 100-109 - Bando manifestazioni locali ex D.G.R. 1452 del 24.10.2025. Comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di incentivo per l’anno 2026. Rigetto e archiviazione della domanda di incentivo”, con il quale è stata confermata l’inammissibilità della domanda di incentivo presentata da A.S.D. Friulana Subacquei e ne è stato disposto il rigetto con archiviazione; b) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prot. regionale n. 457131/P dd. 17.04.2026, con cui la Commissione di valutazione ha ritenuto non ammissibile la domanda assumendo che la manifestazione “III Trofeo Friuli Apnea Challenge” rivestisse caratteristiche di manifestazione sportiva di rilievo più ampio di quello regionale; c) del decreto del Direttore del Servizio sport n. 19989/GRFVG dd. 15.04.2026, recante approvazione della graduatoria delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, a carattere locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2026, e dei relativi allegati, nella parte in cui hanno ricompreso la domanda della ricorrente nell’elenco delle domande non ammissibili a incentivo ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), del bando; d) del successivo decreto n. 25932/GRFVG dd. 14.05.2026, ove e per quanto occorra, nella parte in cui ha modificato gli allegati al precedente decreto senza rimuovere l’esclusione della ricorrente; e) nonché, in via subordinata, del combinato disposto degli artt. 5, commi 4 e 5, 12, comma 1, lett. d) e 16, comma 1 del Bando approvato con D.G.R. n. 1452 del 24.10.2025, “Bando per la concessione di incentivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, a carattere locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 6, commi da 100 a 109 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Bando 2026” e dell’Allegato A al medesimo Bando, ove interpretati nel senso che l’inserimento di una manifestazione nel calendario federale nazionale comporti automaticamente l’esclusione dal finanziamento previsto per le manifestazioni sportive a carattere locale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e archiviazione della domanda di incentivo regionale, nonché atti presupposti di esclusione dalla graduatoria delle manifestazioni sportive locali ammissibili a finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato il diniego di incentivo per l'organizzazione di una manifestazione di apnea, la comunicazione dei motivi ostativi, la graduatoria regionale e gli atti successivi di modifica, nonché, in via subordinata, le disposizioni del bando ove interpretate nel senso che l'inserimento della manifestazione nel calendario federale nazionale comporti automaticamente l'esclusione dal finanziamento per le manifestazioni a carattere locale. Dalla fase cautelare emerge che l'amministrazione aveva ritenuto la manifestazione non ammissibile perché caratterizzata da un rilievo più ampio di quello regionale. La ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, prospettando un pregiudizio allo svolgimento dell'attività ordinaria e alla programmazione dell'attività associativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza, allo stato, di effettivi e attuali profili di periculum in mora. Il Collegio ha condiviso le deduzioni della Regione secondo cui la manifestazione finanziabile si era già regolarmente svolta il 1° febbraio 2026, circa due mesi e mezzo prima della pubblicazione della graduatoria; pertanto, la sospensione degli atti non avrebbe potuto evitare un pregiudizio attuale allo svolgimento dell'evento. È stata inoltre ritenuta non pertinente, rispetto allo scopo dello specifico finanziamento, l'allegazione di un danno all'attività ordinaria e alla programmazione dell'associazione. Ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il rigetto è dipeso dall'assenza di un periculum in mora effettivo e attuale.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di incentivo; l'ordinanza cautelare non esamina nel merito la sua corretta applicazione.
art. 6, commi da 100 a 109, l.r. Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12
Costituisce la base legislativa regionale del bando per la concessione degli incentivi alle manifestazioni sportive locali; l'ordinanza non definisce la portata sostanziale dei requisiti di ammissibilità.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale; essa non può essere accordata quando l'evento o l'attività cui il finanziamento si riferisce si sia già regolarmente svolto prima della graduatoria e dell'impugnazione cautelare.
- Il danno alla programmazione ordinaria o all'attività generale del soggetto richiedente non integra, di per sé, un periculum cautelare pertinente quando il finanziamento è specificamente destinato a sostenere una determinata manifestazione già realizzata.
- Quando manca il periculum in mora, l'istanza cautelare deve essere respinta senza che sia necessario definire, nella fase sommaria, la fondatezza delle censure relative all'interpretazione del bando e alla legittimità dell'esclusione.
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