Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una ASL aveva ridotto unilateralmente, in attuazione di obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di provvedimenti regionali e commissariali adottati nel contesto del piano di rientro dal disavanzo, i compensi previsti dall’Accordo Integrativo Regionale per alcune voci retributive spettanti a un medico di medicina generale convenzionato (assistenza domiciliare integrata, zone disagiate, governo clinico e altre prestazioni/incentivi collegati all’organizzazione dell’attività). Il medico aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento integrale delle somme; l’opposizione dell’ASL era stata respinta in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione di norme statali sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro, sostenendo la natura autoritativa e inderogabile delle delibere regionali/aziendali e l’impossibilità di erogare integralmente incentivi non rientranti nei LEA; 2) errata lettura delle delibere regionali e commissariali, che avrebbero imposto solo la riapertura dei tavoli di concertazione e non la modifica consensuale dell’AIR; 3) reiterazione della tesi sulla legittimità della riduzione unilaterale dei compensi; 4) violazione dell’art. 1326 c.c., deducendo che il medico avrebbe potuto non accettare le nuove condizioni trattandosi di prestazioni facoltative; 5) errata qualificazione delle voci economiche come corrispettivi invece che incentivi per attività volontarie; 6) violazione delle norme sulla contrattazione collettiva del pubblico impiego, assumendo la nullità delle clausole economiche incompatibili con la programmazione finanziaria; 7) violazione delle norme sull’atto amministrativo, sostenendo che non potesse essere disapplicato l’atto con cui la ASL aveva realizzato i risparmi di spesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha ribadito che, nel rapporto convenzionale tra SSN e medico di medicina generale, gli aspetti economici sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, cui devono conformarsi i contratti individuali e gli atti applicativi; le esigenze di rientro dal disavanzo e di contenimento della spesa non legittimano la singola ASL a ridurre unilateralmente i compensi pattuiti. Le norme sul piano di rientro impongono di agire nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e dei rispettivi livelli di contrattazione, non attraverso un intervento unilaterale sul trattamento economico. È stato inoltre escluso che il comportamento di fatto delle parti potesse sanare o sostituire la disciplina collettiva, e si è affermato che l’atto di riduzione del compenso non ha natura autoritativa, ma si colloca nell’ambito di un rapporto paritetico di natura privatistica. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ASL alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180
Le disposizioni sul contenimento della spesa sanitaria e sul piano di rientro non autorizzano la riduzione unilaterale dei compensi previsti dalla contrattazione collettiva; il rapporto con i medici convenzionati resta disciplinato da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali.
Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6
Richiamata insieme alle norme sul rientro dal disavanzo, senza riconoscervi un potere della singola ASL di modificare unilateralmente i compensi convenzionali.
L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281
Richiamata come norma di coordinamento del sistema di rientro della spesa sanitaria, ma non idonea a legittimare interventi unilaterali sul trattamento economico convenzionale.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b)
Richiamata quale base del contenimento della spesa e della programmazione sanitaria, senza incidere sul principio di vincolatività della contrattazione collettiva.
L. n. 191 del 2009, art. 2, commi 71 e 72
Pur imponendo la riduzione della spesa del personale anche convenzionato, il legislatore ha previsto che l’obiettivo sia perseguito attraverso il ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa e nel rispetto della contrattazione collettiva, non mediante riduzioni unilaterali del trattamento economico.
art. 12 disp. prel. c.c.
Usato nel quadro interpretativo delle norme invocate, senza attribuire alle delibere aziendali il potere di derogare agli accordi collettivi.
art. 1339 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude comunque che le delibere amministrative possano inserire unilateralmente clausole economiche difformi dagli accordi collettivi.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità; la Corte afferma che la nullità rilevante riguarda le clausole contrattuali in contrasto genetico con i vincoli della contrattazione, non un potere successivo di modifica unilaterale.
art. 1419 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; non è riconosciuto alcun effetto di sostituzione o riduzione unilaterale dei compensi in luogo della disciplina collettiva.
art. 1374 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l’integrazione del contratto deve avvenire nel rispetto della struttura della contrattazione collettiva.
art. 1326 c.c.
È escluso che il mero comportamento concludente del medico possa integrare un nuovo accordo modificativo, perché il contenuto economico del rapporto non è liberamente negoziabile a livello individuale in contrasto con la contrattazione collettiva.
L. n. 421 del 1992, art. 1
Richiamata nel quadro dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale.
D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8
Il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale è disciplinato da convenzioni conformi agli accordi collettivi; le esigenze di rientro dal disavanzo non derogano a tale assetto.
D.Lgs. n. 517 del 1993
Richiamato come fonte modificativa della disciplina del rapporto convenzionale con i medici di medicina generale.
art. 54 A.C.N. 23 marzo 2005
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene che le voci economiche oggetto di causa restino coperte dalla disciplina collettiva e non possano essere ridotte unilateralmente dall’ASL.
art. 5 A.I.R. Abruzzo
La voce economica prevista dall’accordo integrativo regionale per i nuclei di cure primarie e altre attività non può essere rimodulata unilateralmente dall’ASL in peius rispetto alla disciplina collettiva.
artt. 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001
Le regole sulla contrattazione integrativa del pubblico impiego non consentono di ritenere legittima la riduzione unilaterale dei compensi; la nullità rilevante è quella genetica delle clausole in contrasto con i vincoli della contrattazione, non una generale potestà di modifica successiva.
L. n. 289 del 2002, art. 52
Richiamato quale norma di rinvio all’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 nel ragionamento della ricorrente, ma non riconosciuto come fonte di potere unilaterale di riduzione dei compensi.
L. n. 2248 del 1865, allegato E, artt. 4 e 5
È escluso che gli atti con cui la ASL ha ridotto unilateralmente i compensi siano disapplicabili ai sensi di tali norme, perché non sono espressione di potestà autoritativa ma di un rapporto privatistico/paritetico.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra Servizio sanitario nazionale e medico di medicina generale, gli aspetti economici sono vincolati agli accordi collettivi nazionali e integrativi; gli atti individuali o aziendali devono conformarvisi e non possono modificarli in peius unilateralmente.
- Le esigenze di contenimento della spesa e di rientro dal disavanzo sanitario devono essere perseguite attraverso gli strumenti e le procedure della contrattazione collettiva e della programmazione sanitaria, non tramite atti unilaterali della singola azienda sanitaria.
- La qualifica di atto amministrativo o di scelta organizzativa non basta a rendere inderogabile e autoritativa una riduzione del compenso quando il rapporto sottostante ha natura paritetica e privatistica: in tal caso il comportamento dell’ente va valutato come inadempimento all’obbligazione economica assunta.
- Il comportamento concludente delle parti non può validamente sostituire o superare la disciplina collettiva quando l’assetto economico del rapporto è riservato alla contrattazione di livello superiore.
- La nullità rilevante in materia di contrattazione integrativa del pubblico impiego è, di regola, quella genetica delle clausole contrastanti con i vincoli legali o contrattuali; non ne discende un generale potere della pubblica amministrazione di rideterminare unilateralmente il trattamento economico già pattuito.
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