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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento “DASPO” del 29 aprile 2025 in forza del quale il Questore di Forlì ha vietato al ricorrente per la durata di anni 1 e mesi sei (18 mesi) dalla data di notifica del provvedimento di accedere ai luoghi, sia in Italia che negli altri Paesi dell'unione europea ove si svolgono partite di calcio in cui siano impegnate squadre italiane, comprese le nazionali, per le quali esista un calendario di livello nazionale o internazionale e le cosiddette amichevoli che si dovessero disputare le società partecipanti alle predette manifestazioni nonché a quei luoghi […] di volta in volta regolamentati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 5, comma 3, del codice della strada e resi noto al pubblico mediante prescritti segnali […]; nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e collegato, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202500906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO questorile della durata di 18 mesi, concernente l'accesso ai luoghi di svolgimento di partite di calcio con coinvolgimento di squadre italiane e ai luoghi regolamentati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice della strada

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a condotte aggressive e minacciose che gli erano state contestate durante e dopo una partita di calcio di Terza Categoria, chiedendone l'annullamento per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sproporzione. Ha sostenuto che, pur avendo rivolto espressioni offensive all'arbitro, non sussistevano elementi sufficienti per ritenere integrati i presupposti del DASPO; che il provvedimento si fondava essenzialmente sul referto arbitrale, sul relativo supplemento e sulle dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di sommarie informazioni; che tali elementi erano contraddetti dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, dalla quale risultava una situazione tranquilla e non emergevano atti di dileggio o ulteriori aggressioni in loro presenza; e che venti dichiarazioni di soggetti informati sui fatti fornivano una ricostruzione non coincidente con quella arbitrale. Ha inoltre dedotto che il DASPO sarebbe stato rivolto impropriamente a un partecipante alla manifestazione sportiva, anziché a uno spettatore o sostenitore, e comunque sarebbe irragionevole e sproporzionato perché riferito a una condotta verificatasi nel corso di una partita di Terza Categoria, mentre il divieto riguardava partite di livello nazionale o internazionale, senza vietare l'accesso alle gare della Lega Nazionale Dilettanti, ossia all'ambito sportivo nel quale i fatti si erano verificati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo. Ha riconosciuto che il DASPO è una misura amministrativa preventiva ampiamente discrezionale, per la cui adozione non occorrono una condanna penale né la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo una prognosi probabilistica di elevata attendibilità. Tuttavia, il referto arbitrale e le dichiarazioni dell'arbitro, privi di fede privilegiata al di fuori dell'ordinamento sportivo, non erano sufficienti nel caso concreto. Le dichiarazioni risultavano infatti non pienamente coerenti tra loro e non concordavano con la relazione dei Carabinieri, unica risultanza proveniente da un'autorità pubblica intervenuta sui luoghi, che descriveva una situazione tranquilla e non riferiva di atti di dileggio, di tentativi di aggressione o dell'intenzione di seguire l'arbitro in automobile. Inoltre, il ricorrente aveva prodotto dichiarazioni di terzi potenzialmente informati sui fatti, non necessariamente decisive ma idonee a porre in dubbio la precisione e concordanza degli elementi valorizzati dall'amministrazione. La Questura avrebbe quindi dovuto svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti indicati, e fornire una motivazione più adeguata. Il TAR ha inoltre ritenuto non ragionevole né proporzionato il divieto di accesso alle partite di livello nazionale o internazionale, in assenza di una specifica motivazione, considerando che la condotta contestata era avvenuta durante una partita di Terza Categoria e che il provvedimento non vietava invece l'accesso alle gare della Lega Nazionale Dilettanti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 13 dicembre 1989, n. 401

    «il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: …b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»

    La disposizione consente una misura preventiva anche nei confronti di chi partecipa attivamente alla manifestazione sportiva, ma richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e una motivazione adeguata sulla pericolosità della condotta.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato nel contenuto del DASPO per individuare i luoghi di volta in volta regolamentati dalle competenti autorità e resi noti mediante segnaletica.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza istruttoria per il termine di produzione documentale dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e discrezionale che può essere adottata senza una condanna penale e senza la prova oltre ogni ragionevole dubbio della commissione di un reato, ma soltanto sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una prognosi di pericolosità secondo un criterio probabilistico di elevata attendibilità.
  • Il referto arbitrale e le dichiarazioni dell'arbitro non hanno, al di fuori dell'ordinamento sportivo, fede privilegiata; la loro idoneità a sostenere un DASPO deve essere valutata insieme agli altri elementi disponibili, alle eventuali risultanze di autorità pubbliche intervenute e alle prove contrarie offerte dal destinatario.
  • Quando gli elementi posti a fondamento del DASPO provengono essenzialmente dalla persona direttamente coinvolta o asseritamente vittima dei fatti, la loro gravità, precisione e concordanza devono essere verificate alla luce di eventuali contraddizioni, riscontri contrari e dichiarazioni di terzi; la presenza di tali elementi impone all'amministrazione ulteriori approfondimenti istruttori e una motivazione specifica.
  • Il potere di adottare il DASPO, pur caratterizzato da ampia discrezionalità, non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare in modo concreto la riconducibilità della condotta alla situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e la necessità della specifica estensione del divieto.
  • L'estensione del DASPO deve essere ragionevole e proporzionata rispetto alla concreta manifestazione sportiva nella quale si sono verificati i fatti; un divieto riferito a competizioni di livello nazionale o internazionale non è adeguatamente giustificato da una condotta verificatasi in una gara di livello locale se l'amministrazione non spiega il nesso tra i fatti e l'ampiezza del divieto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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