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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27072/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione per espropriazione immobiliare, il debitore esecutato ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione dei beni pignorati in favore di terzi aggiudicatari, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione con ordinanza ex art. 624 c.p.c. Il debitore ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso tale ordinanza, deducendo un unico motivo, ma la Corte ha rilevato in via pregiudiziale l'inammissibilità del rimedio perché il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione, emesso nell'ambito di un'opposizione esecutiva, è soggetto a reclamo e non ha carattere definitivo, restando riesaminabile nel giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sulla sospensione dell'esecuzione, emessa nel contesto di un'opposizione esecutiva, non sia impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. perché provvedimento non definitivo e suscettibile di ridiscussione nel giudizio di opposizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.c.

    ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

    l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione nel contesto dell'opposizione esecutiva non è immediatamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché priva di definitività

  • art. 111 Cost.

    ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario non è esperibile contro provvedimenti non definitivi e suscettibili di riesame nel giudizio di opposizione

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per i ricorsi destinati alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    il provvedimento sulla sospensione è richiamato come soggetto a reclamo, contribuendo a escluderne la ricorribilità diretta

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

  • legge 24 febbraio 2006 n. 52

    richiamata nel riferimento al regime dell'art. 624 c.p.c. oggetto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato

  • legge 18 giugno 2009 n. 69

    richiamata nel riferimento al successivo regime dell'art. 624 c.p.c. oggetto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228

    ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione esecutiva non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., poiché non ha carattere definitivo.
  • La ricorribilità straordinaria per cassazione presuppone un provvedimento decisorio e definitivo; se il provvedimento è suscettibile di riesame nel giudizio di opposizione o di reclamo, il ricorso è inammissibile.
  • In materia esecutiva, la decisione sulla sospensione resa dal giudice dell'esecuzione resta interna al subprocedimento cautelare/esecutivo e non chiude in modo irretrattabile la controversia di opposizione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

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