Sentenza del 30/04/2018 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Base di riferimento dell'Imposta di Registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, ai fini dell’imposta di registro proporzionale, l’Amministrazione può assumere come base imponibile il valore venale in comune commercio del bene, anche quando esso sia diverso dal prezzo indicato nell’atto. Dal solo estratto non è possibile ricostruire l’esito processuale concreto, né sapere se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro applicata in misura proporzionale. Il principio richiamato stabilisce che la base di riferimento non è necessariamente il prezzo dichiarato nell’atto, ma il valore reale del bene trasferito, definito dall’art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 come "valore venale in comune commercio". Tale valore può quindi discostarsi dal prezzo di vendita per diverse ragioni, purché la valutazione sia riferita al valore economico effettivo del bene.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2
valore venale in comune commercio
La base imponibile dell’imposta di registro proporzionale è costituita dal valore venale del bene trasferito, cioè dal suo valore economico ordinario sul mercato, e non necessariamente dal prezzo dichiarato dalle parti nell’atto.
Massime di principio
- Nel calcolo dell’imposta di registro proporzionale, il prezzo dichiarato nell’atto non costituisce necessariamente il limite definitivo della base imponibile.
- L’Amministrazione finanziaria può contestare un prezzo ritenuto non corrispondente al valore di mercato e determinare l’imposta sulla base del valore venale in comune commercio.
- La differenza tra prezzo e valore di mercato può essere giustificata da circostanze concrete, ma deve essere valutata e documentata caso per caso.
- In una situazione analoga, è opportuno conservare elementi utili a dimostrare il reale valore del bene, come perizie, comparabili di mercato, condizioni dell’immobile, stato di conservazione, vincoli e particolari condizioni della vendita.
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