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Sentenza

Sentenza del 30/04/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Notificazione - Temporanea assenza - Procedura ex art. 140 c.p.c- - Mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa - Vizio relativo al perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario - Rilevabilità d'ufficio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2006, sostenendo l’inesistenza o nullità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto. In appello ha dedotto, da un lato, l’assenza nella relata di notifica della data di consegna e delle generalità del destinatario e, dall’altro, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. La Commissione ha ritenuto valido il primo adempimento, poiché in caso di temporanea irreperibilità il messo non può indicare la data futura di eventuale ritiro dell’atto né le generalità di un destinatario non presente. Il secondo motivo è stato dichiarato nuovo e quindi inammissibile in appello, oltre che non rilevabile d’ufficio.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. La contestazione relativa alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento non era stata proposta nel ricorso introduttivo ed è stata quindi considerata domanda nuova. Il vizio, comunque, non avrebbe determinato l’inesistenza della notificazione, ma avrebbe riguardato soltanto il suo perfezionamento nei confronti del destinatario, con conseguente necessità di una specifica eccezione di parte. È stata inoltre rilevata la prova della spedizione della raccomandata informativa e il fatto che il contribuente aveva comunque rinvenuto l’avviso di accertamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 800,00.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notificazione per temporanea irreperibilità richiede il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e la spedizione della raccomandata informativa. Per il destinatario, il perfezionamento avviene decorsi dieci giorni dalla spedizione, oppure alla ricezione se anteriore.

  • Art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. La contestazione relativa alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento, non proposta in primo grado, è stata quindi dichiarata inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 3 del 2010

    Ha escluso che la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfezioni per il destinatario già con la semplice spedizione della raccomandata informativa, posticipandone il perfezionamento allo scadere dei dieci giorni dalla spedizione o alla ricezione, se anteriore.

  • Cassazione n. 458 del 2005

    La mancata prova o produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa incide sul perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, ma non comporta l’inesistenza dell’intero procedimento notificatorio.

Massime di principio

  • Le eccezioni relative a vizi distinti della notificazione devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio; non è possibile introdurre per la prima volta in appello la contestazione della mancata ricezione o produzione dell’avviso di ricevimento.
  • La mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. costituisce, di regola, un vizio del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario e non un’inesistenza della notificazione.
  • Un vizio che riguarda soltanto il perfezionamento nei confronti del destinatario deve essere eccepito dalla parte interessata e non è normalmente rilevabile d’ufficio dal giudice.
  • In caso di temporanea irreperibilità, la relata non deve indicare le generalità di una persona destinataria dell’atto se il messo non ha trovato nessuno abilitato a riceverlo; né può indicare come data di consegna una data futura e incerta di ritiro presso la casa comunale.
  • La funzione della raccomandata informativa è garantire al destinatario un effettivo termine per impugnare l’atto. Se il destinatario rinviene comunque l’atto, può essere necessario valutare la rimessione in termini invece di attendere la successiva notifica della cartella per contestare l’atto presupposto.

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